Metri quadri minimi per abitabilità, quali sono i requisiti da rispettare? Affinché una casa sia abitabile è necessaria la presenza di metri quadri minimi. È pertanto opportuno conoscere cosa dice la normativa nazionale e regionale in propositi nel caso si voglia acquistare o affittare un’abitazione.

Abitabilità di un immobile

L’abitabilità di un immobile è la conformità legale dell’edificio all’uso abitativo che se ne deve fare. Si garantisce il rispetto alle norme nazionali e locali in termini di sicurezza, igiene e altri parametri, tra i quali i metri quadri minimi affinché ogni occupante possa disporre di una superficie tale da condurre una vita confortevole.

Qualora si decida di comperare casa o anche se si intenda prenderla in affitto è bene soffermarsi sulle caratteristiche della superficie che si avrà a disposizione. La metratura è dunque un elemento essenziale nella valutazione dell’affare.

Secondo il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 la metratura minima che deve essere garantita dalle abitazioni deve essere correlata al numero degli abitanti e alla destinazione d’uso del locale. Esso contiene norme relative al rapporto tra superficie dellimmobile e il numero dei suoi abitanti.

Quali sono i requisiti di abitabilità

Per comprendere quali siano i requisiti minimi da rispettare occorre prendere in considerazione due elementi: la superficie abitabile e le camere da letto.

Per quanto concerne la superficie abitabile dobbiamo tener conto che per i primi 4 abitanti devono esserci a disposizione per occupante 14 metri quadri. Per i successivi occupanti si devono calcolare 10 metri quadri per persona.

In merito alle camere da letto c’è da dire che 1 persona deve poter usufruire di 9 metri quadri e 2 persone nel complesso devono avere a disposizione 14 metri quadri.

Tutti questi ambienti, compresa la cucina, devono essere dotati di finestra

Quali sono i requisiti di abitabilità del monolocale

In caso di un monolocale l’accertamento della superficie catastale dell’appartamento è ancora più importante date le ridotte dimensioni.

Nella fattispecie si devono considerare, per essere a norma, 28 metri quadri per una persona e 38 metri quadri in caso di due persone. Si fa sempre riferimento alla superficie netta, ovvero a quella calpestabile.

Anche se un monolocale con superficie inferiore a 28 metri quadrati non sarebbe ammissibile esistono delle eccezioni. Si tratta di:

  • monolocali accatastati in categoria C/2 (magazzini);
  • monolocali situati all’interno di edifici storici.

Altri requisiti sono contemplati dall’articolo 3 del citato Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 che fissa dei criteri di altezza validi su tutto il territorio italiano ad eccezione, come meglio vedremo, dei Comuni situati al di sopra dei 1000 metri.

I requisiti sono: 2,40 metri in riferimento a corridoi, bagni e ripostigli e 2,70 per gli altri ambienti della casa. L’altezza diventa 2,55 metri in caso di Comuni a più di 1000 metri di altitudine. Vediamo che delle variazioni alle dimensioni standard possono essere contenute in regolamenti edilizi locali con i quali possono essere ammesse altezze inferiori.

In generale, dopo il 2015 se sono stati effettuati interventi di riqualificazione e sono stati installati pannelli o soffitti radianti, l’altezza da garantire può scendere a 2,60 metri.

Altri requisiti per rendere un immobile abitabile

Non solo requisiti di metratura e di altezza è necessario rispettare. Il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 richiede anche altre condizioni: ricambio d’aria adeguato e illuminazione naturale diretta.

Dopo questo breve excursus possiamo concludere che un appartamento per 4 persone per essere a norma, confortevole e rispondere ad esigenze di funzionalità deve avere, oltreché una adeguata disposizione degli spazi, una superficie di almeno 56 metri quadrati con un soggiorno di 14 metri quadri.

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