Una SCIA puo’ essere rimessa in discussione anni dopo, solo perche’ il Comune avvia un controllo collegato a una successiva attivita’ commerciale o agrituristica? E’ legittima una demolizione tardiva?

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 795/2026, affronta il caso di un annesso agricolo installato tramite SCIA e successivamente utilizzato nell’ambito di un’attivita’ agrituristica. Il Comune aveva ordinato la demolizione del manufatto e inibito l’attivita’, ritenendo l’opera non conforme alla disciplina urbanistica comunale e ai requisiti dimensionali degli ambienti di lavoro.

Secondo i giudici amministrativi, pero’, quando un intervento e’ stato realizzato sulla base di una SCIA non tempestivamente inibita, il potere comunale di controllo edilizio deve comunque rispettare termini e presupposti previsti dall’art. 19 della legge 241/1990. Un controllo successivo legato a una diversa SCIA non puo’ trasformarsi in uno strumento per riaprire tardivamente la verifica edilizia.

Il caso

I ricorrenti avevano presentato nel 2019 una SCIA per l’installazione di un annesso agricolo ai sensi della normativa toscana. Nel 2020 era stata depositata anche una variante, archiviata con esito favorevole dalla Direzione Urbanistica del Comune. In seguito, una volta realizzato il manufatto, era stata presentata una ulteriore SCIA per l’avvio dell’attivita’ agrituristica, comprensiva di ristorazione, degustazioni e assaggi connessi all’azienda agricola.

Il problema nasce in occasione di un controllo a campione sulla SCIA commerciale: il Comune torna a valutare il manufatto sotto il profilo edilizio, sostenendo che il regolamento urbanistico ammettesse solo strutture temporanee di durata biennale e contestando anche l’idoneita’ degli spazi destinati al lavoro. Da qui derivano l’ordinanza di demolizione del 9 settembre 2025 e il successivo provvedimento di inibizione dell’attivita’ del 13 ottobre 2025.

Perche’ il TAR ha dato ragione ai ricorrenti

Nel ricorso viene contestata soprattutto la tardivita’ dell’intervento comunale. I ricorrenti osservano che i provvedimenti sono arrivati oltre il termine ordinario di 30 giorni previsto per il controllo della SCIA e oltre il termine annuale normalmente rilevante per l’autotutela. Inoltre, nelle SCIA presentate risultavano gia’ indicati sia la natura ultrabiennale del manufatto sia il suo utilizzo per attivita’ connesse alla vendita e alla somministrazione.

Il TAR respinge la tesi del Comune secondo cui il controllo sulla successiva attivita’ agrituristica consentirebbe di riesaminare senza limiti temporali la regolarita’ edilizia dell’opera. La sentenza chiarisce che i poteri di controllo sulle opere realizzate mediante SCIA si articolano in un controllo ordinario entro 30 giorni e in un eventuale intervento successivo solo nei limiti dell’autotutela, salvo ipotesi particolari come la falsa rappresentazione dei fatti.

I limiti del potere di vigilanza edilizia

Il richiamo al generale potere di vigilanza edilizia previsto dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001 non basta, da solo, a superare i limiti temporali della disciplina sulla SCIA. In presenza di un intervento assentibile mediante SCIA, anche il potere di vigilanza deve coordinarsi con l’art. 19 della legge 241/1990. Restano fuori solo i casi in cui le opere esorbitano dal perimetro della SCIA e richiedono un permesso di costruire, oppure quelli caratterizzati da falsita’ rilevanti.

La decisione conferma quindi un principio operativo importante: se il Comune non contesta nei tempi previsti un intervento realizzato sulla base di una SCIA, non puo’ recuperare quel controllo in modo indiretto attraverso verifiche successive su pratiche diverse, come quelle commerciali o agrituristiche.

Fonte: biblus.acca.it