Le ultimissime news aggiornate in tempo reale sul condono edilizio in Italia,
la storia delle leggi italiane sul condono, le le sentenze

Il condono edilizio è un provvedimento di natura straordinaria ed
eccezionale, limitato temporalmente, che permette ai cittadini di ottenere
l’annullamento (o l’estinzione) della pena per reati legati all’abusivismo
edilizio e la regolarizzazione amministrativa di opere realizzate in
violazione delle norme urbanistiche, dietro pagamento di un’oblazione. A
differenza della sanatoria Edilizia (art. 36 del D.P.R. 380/2001), che è un
istituto ordinario, il condono ha una portata derogatoria: permette di
regolarizzare ciò che non sarebbe sanabile secondo le regole ordinarie. Per
comprendere la natura “di rottura” di questo istituto, è utile citare la
Corte Costituzionale, che ha più volte ribadito l’eccezionalità del condono.
Una definizione illuminante si ritrova nella giurisprudenza costituzionale
(ex multis, Sentenza n. 196/2004), dove i giudici delle leggi spiegano che
il condono si giustifica solo come:

«chiusura di un passato illegale, in vista di un futuro rispetto delle
regole, e non come un mezzo per sanare in via permanente l’illegalità
diffusa.»

Anche il Consiglio di Stato ha sottolineato che, proprio per questa sua
natura eccezionale, le norme sul condono sono di stretta interpretazione e
non possono essere applicate per analogia oltre i termini perentori fissati
dal legislatore. Capire questa distinzione è essenziale per leggere
correttamente le ultime novità legislative: molte misure recenti (come il
cd. “Salva Casa“), infatti, non sono nuovi condoni, ma semplificazioni delle
procedure di sanatoria ordinaria. In questa pagina trovi le ultime novità in
materia di condono edilizio e la raccolta delle più importanti sentenze
sull’argomento.


Condono edilizio nel 2026: cosa prevede la riforma del Testo Unico Edilizia

Il disegno di legge delega sulla riforma dell’edilizia – che a marzo 2026 ha
iniziato l’iter parlamentare – prevede diverse misure per la
regolarizzazione delle difformità rapida e uniforme su tutto il territorio
nazionale.

Sanatorie edilizie: nuova classificazione delle difformità

La legge delega all’individuazione di standard univoci di inquadramento
per le diverse situazioni di patologia edilizia riscontrabili nella
pratica:

  • ad una nuova e più chiara individuazione, secondo criteri di
    proporzionalità e gradualità, delle diverse situazioni di difformità
    edilizia che, in ragione della loro natura ed entità, nonché dell’epoca
    di realizzazione dell’abuso ovvero di ottenimento del titolo
    abilitativo, possono essere sanate a legislazione vigente, e del
    relativo titolo in sanatoria;
  • alla classificazione a livello nazionale “delle tipologie di difformità
    dal titolo abilitativo edilizio, inclusa la disciplina delle tolleranze
    edilizie“;
  • alla semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al
    rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria, anche mediante il
    superamento o la ridefinizione del principio di doppia conformità;
  • all‘individuazione della data certa per definire le domande di sanatoria
    pendenti (relative a tutti e tre i condoni).

Il testo dovrà indicare chiaramente anche le ipotesi di difformità
regolarizzate concrete in cui è consentita l’erogazione di agevolazioni
fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici “in
relazione ad opere abusive”. I lavori su abusi integrali resteranno non
agevolabili (come già previsto nel D.P.R. n. 380/2001 dall’articolo 49),
mentre potranno accedere alle agevolazioni le piccole difformità
regolarizzate.


Regolarizzazione degli abusi storici realizzati prima del 1° settembre
1967

In questa ottica, la legge delega intende favorire la regolarizzazione
degli abusi storici, ovvero quelli realizzati prima dell’entrata in vigore
della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e allineare la commerciabilità degli
immobili alla regolarità edilizia, indicando una data spartiacque – quella
del 1° settembre 1967 – prima della quale saranno semplificate le
regolarizzazioni.

È inoltre prevista la possibilità di subordinare il rilascio di tali
titoli in sanatoria alla realizzazione, da parte del proprietario o avente
titolo, di interventi essenziali di messa in sicurezza dell’immobile o di
adeguamento alle inderogabili norme tecniche di costruzione.

Parallelamente, si procederà alla razionalizzazione:

  • dei regimi sanzionatori propedeutici al rilascio dei relativi titoli in
    sanatoria: le sanzioni saranno commisurate all’entità della
    trasformazione edilizia o urbanistica, alla gravità della difformità,
    ovvero al valore delle opere realizzate;
  • del regime sanzionatorio per le difformità edilizie che non consentono
    il rilascio di titoli in sanatoria: in tali ipotesi, si cercheranno
    procedure di riduzione in pristino che siano più efficaci e basate sulla
    responsabilizzazione del soggetto proprietario o dell’avente titolo.


Data certa per la definizione delle pratiche ancora aperte per i tre
condoni avviati in Italia a partire dal 1985

È previsto che i decreti delegati dovranno fissare una data certa per la
conclusione delle attività istruttorie delle pratiche di condono relative
alle tre edizioni del 1985, del 1994 e del 2003, adottando i “relativi
provvedimenti da parte delle competenti amministrazioni”. Proprio questo
passaggio del disegno di legge coinvolge direttamente i Comuni, che
saranno chiamati a impegnare risorse umane e finanziarie per completare le
procedure avviate.

Agevolazioni e bonus casa solo in caso di abusi sanati

Il disegno di delega stabilisce che in caso di abusi non sanabili sarà
necessario “escludere tassativamente il rilascio delle predette
agevolazioni, contributi e provvidenze”. Il principio vale per
“agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di
enti pubblici”. In caso di difformità regolarizzate mediante il
conseguimento di titoli in sanatoria occorre consentire “la concessione e
l’erogazione” delle agevolazioni “a condizione che sia previamente
conseguito il titolo in sanatoria”. Si consente così ai contribuenti di
mantenere le agevolazioni fiscali anche in caso di difformità, mentre si
esclude l’erogazione dei bonus soltanto in caso di interventi su immobili,
o parti di essi, che non sono regolarizzabili.


Condono edilizio nel 2026: le proposte (sfumate) in Legge di Bilancio

Nel lungo e travagliato iter di approvazione della Legge di Bilancio c’è
stata fino all’ultimo l’ipotesi di una riapertura dii termini del condono
2003. La misura intendeva offrire una nuova possibilità di
regolarizzazione per le opere realizzate in assenza o difformità di titolo
abitativo alle opere di manutenzione straordinaria, compresi restauri,
purché risultino conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati
alla data del 31 marzo 2003 e non si tratti di opere abusive di proprietà
di persone condannate o sulle quali non siano possibili interventi
antisismici o con vincoli legati alla gestione del territorio o realizzate
su monumenti nazionali. Era comunque affidata alle Regioni l’adozione di
una legge di attuazione entro 2 mesi dall’entrata in vigore della manovra.
Al termine dell’esame in commissione, la proposta è stata “declassata” in
un ordine del giorno.

Differenza tra condono e sanatoria edilizia

Spesso si tende a confondere la sanatoria edilizia con il condono
edilizio. Sostanzialmente, entrambi rispondono alla stessa esigenza e cioè
quella di mettere in regola un intervento edilizio. Tuttavia, presentano
differenze significative nelle situazioni in cui vengono applicate. La
sanatoria edilizia è quel provvedimento che permette di regolarizzare un
intervento edilizio che poteva essere realizzato, ma per cui non si
dispone di un titolo abilitativo. Può essere realizzata sempre. Al
contrario, il condono edilizio è quell’atto attraverso cui si regolarizza
un intervento edilizio per cui non solo non si dispone del titolo
abilitativo ma che non poteva essere realizzato secondo la normativa
vigente. Può essere richiesto solo durante specifiche finestre temporali,
ovvero con una legge speciale che dà la possibilità di condonare abusi
edilizi realizzati entro una data precisa. Un’interessante definizione
della differenza tra condono e sanatoria e riportata nella sentenza del
Tar Calabria, sez. Reggio Calabria n. 2444/2024 di cui si riporta un
estratto: “… il condono edilizio è una misura straordinaria, che consente
la regolarizzazione di opere realizzate, senza permesso, in violazione
delle norme edilizie e urbanistiche e deve essere espressamente prevista
dalla legge che fissa le condizioni e i termini perentori entro i quali
richiedere la concessione del beneficio. La sanatoria edilizia, prevista
dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, può invece essere concessa, dietro
pagamento di una sanzione, in presenza del requisito della doppia
conformità: l’opera realizzata senza permesso deve risultare conforme alle
norme vigenti nel momento in cui è stata realizzata e a quelle vigenti nel
momento in cui si richiede la sanatoria: in questo caso, l’opera non vìola
le norme edilizie ed urbanistiche e, se fosse stato richiesto il permesso,
sarebbe stata assentita.”


Perché il condono edilizio può essere un’opportunità per ingegneri,
architetti e geometri

Il condono edilizio può rappresentare un’opportunità significativa per
professionisti come ingegneri, architetti e geometri. Ecco alcune delle
ragioni:

  • incremento della domanda di servizi professionali: con l’introduzione di
    un condono, molte persone e aziende potrebbero cercare di regolarizzare
    le loro proprietà. Questo significherebbe un aumento della domanda di
    servizi di progettazione, consulenza e certificazione da parte di
    ingegneri, architetti e geometri;
  • specializzazione e competenza: un condono edilizio richiede una
    comprensione approfondita delle normative e delle procedure. I
    professionisti che si specializzano in questo settore possono
    posizionarsi come esperti, attrarre una clientela specifica e, di
    conseguenza, poter richiedere tariffe più elevate;
  • opportunità di collaborazione: la complessità delle procedure di condono
    potrebbe favorire la collaborazione tra diversi professionisti. Ad
    esempio, un architetto potrebbe collaborare con un ingegnere
    strutturista per garantire che una struttura sia non solo conforme dal
    punto di vista normativo, ma anche sicura.

Per gestire le pratiche dell’ufficio tecnico ed in particolare quelle di
un condono edilizio potrebbe tornarti utile un software di gestione delle
pratiche edilizie online da scaricare ed usare gratuitamente fin da
subito.

La storia dei condoni edilizi

L’Italia ha una lunga storia di condoni edilizi, con tre principali
provvedimenti di sanatoria approvati:

  1. Legge 47/1985: questa legge, nota come “primo condono edilizio”, ha
    permesso la regolarizzazione di costruzioni realizzate senza le
    necessarie licenze o in difformità da esse, fino al 1° ottobre 1983;
  2. Legge 724/1994: il “secondo condono edilizio” ha esteso la possibilità
    di sanatoria fino al 31 dicembre 1993, introducendo anche la possibilità
    di regolarizzare immobili sottoposti a vincolo paesaggistico se l’abuso
    era stato commesso prima dell’apposizione del vincolo;
  3. Legge 326/2003: questa legge, che ha convertito il D.L. 269/2003, ha
    rappresentato il “terzo condono edilizio”. Ha permesso la
    regolarizzazione di costruzioni abusive completate entro il 31 marzo
    2003.

Primo Condono Edilizio (Legge 47/1985)

Il primo condono edilizio in Italia è stato introdotto dalla Legge
47/1985. Ecco i principali aspetti di questo provvedimento:

Ambito di applicazione

Il condono si applicava a costruzioni realizzate senza le necessarie
licenze o in difformità da esse, fino al 1° ottobre 1983. Per gli
immobili in aree vincolate, il rilascio della concessione in sanatoria
era subordinato al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela
del vincolo (solitamente i Comuni, con successivo controllo delle
Soprintendenze).

Procedura

I proprietari o altri soggetti interessati dovevano presentare domanda
di condono al Comune entro il 30 giugno 1986. La domanda doveva essere
corredata da una relazione tecnica sull’abuso, copia del titolo
abilitativo (se esistente), documentazione catastale e ricevuta del
pagamento della sanzione pecuniaria.

Secondo Condono Edilizio (Legge 724/1994)

Il secondo condono edilizio in Italia è stato introdotto dalla Legge
724/1994. Ecco i principali aspetti di questo provvedimento:

Ambito di applicazione

Il condono si applicava a costruzioni realizzate senza le necessarie
licenze o in difformità da esse, fino al 31 dicembre 1993. Per gli
immobili in aree vincolate, il rilascio della concessione in sanatoria
era subordinato al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela
del vincolo (solitamente i Comuni, con successivo controllo delle
Soprintendenze).

Criteri per la sanabilità

Oltre al fattore temporale (opere realizzate entro il 31/12/1993), il
condono introduceva i limiti dimensionali: erano condonabili solo gli
ampliamenti non superiori al 30% della volumetria originaria, e comunque
non oltre i 750 m3.

Procedura

La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova
del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune
competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. Per la
presentazione della domanda di condono è necessario allegare la prova
del pagamento dell’oblazione, la dichiarazione sostitutiva prevista
dalla legge, la documentazione fotografica, l’eventuale perizia giurata
e la certificazione tecnica richiesta, il progetto di adeguamento
statico quando dovuto, le ricevute degli oneri concessori e la denuncia
catastale, nonché ogni ulteriore integrazione documentale richiesta dal
Comune entro i termini fissati.

Terzo Condono Edilizio (Legge 326/2003)

Il terzo condono edilizio in Italia è stato introdotto dalla Legge
326/2003, che ha convertito il D.L. 269/2003. Ecco i principali aspetti di
questo provvedimento:

Ambito di applicazione

Il condono si applicava a costruzioni abusive completate entro il 31
marzo 2003. Per gli immobili in aree vincolate, il rilascio della
concessione in sanatoria era subordinato al parere favorevole delle
autorità preposte alla tutela del vincolo (solitamente i Comuni, con
successivo controllo delle Soprintendenze)

Criteri per la sanabilità

Le opere abusive potevano essere sanate a condizione che non avessero
comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della
volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un
ampliamento non superiore ai 750 m3. Tali disposizioni erano applicabili
anche le opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali, purché
il volume di ciascun intervento non superasse i 750 m3 per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, con un limite
massimo complessivo di 3.000 m3 per l’intera nuova costruzione.

Procedura

I proprietari o altri soggetti interessati dovevano presentare domanda
di condono al Comune entro il 31 marzo 2004 compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.

FAQ condono edilizio

Di seguito si propongono una serie di domande frequenti relative al
condono edilizio.

Che cos’è il condono edilizio?

Il condono edilizio è una misura straordinaria che consente la
regolarizzazione di opere realizzate senza permesso, in violazione delle
norme edilizie e urbanistiche. Può essere richiesto solo in specifici
periodi previsti dalla legge e riguarda interventi realizzati entro date
precise.

Qual è la differenza tra condono edilizio e sanatoria edilizia?

La sanatoria edilizia permette di regolarizzare interventi realizzati
senza titolo abilitativo, ma conformi alle norme vigenti al momento
della costruzione e al momento della richiesta. Il condono, invece,
riguarda opere che non avrebbero potuto essere realizzate secondo la
normativa vigente e può essere concesso solo tramite leggi speciali.

Quali sono i principali condoni edilizi approvati in Italia?

I principali condoni sono:

  • Legge 47/1985: primo condono, regolarizzazione di opere abusive fino
    al 1° ottobre 1983;
  • Legge 724/1994: secondo condono, sanatoria di interventi fino al 31
    dicembre 1993, con limiti volumetrici;
  • Legge 326/2003: terzo condono, per opere completate entro il 31 marzo
    2003, con limiti di volumetria e nuove costruzioni.

Ci sono novità sul condono edilizio nel 2025-2026?

Nel dibattito sulla Legge di Bilancio 2026 sono emerse due principali
proposte:

  • riapertura dei termini del condono del 2003, con esclusione di
    immobili in aree soggette a vincoli assoluti.
  • sanatoria sul modello del 1985 per abusi completati entro il 30
    settembre 2025, esclusi nuovi edifici o ampliamenti.

Inoltre, i Comuni avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per chiudere le
pratiche dei condoni 1985, 1994 e 2003.

Chi può beneficiare di un condono edilizio?

Possono richiedere la concessione in sanatoria i proprietari o altri
soggetti interessati all’immobile abusivo, presentando domanda al Comune
entro i termini previsti dalle leggi di riferimento.

Quali documenti servono per presentare la domanda di condono?

Generalmente i documenti richiesti sono:

  • relazione tecnica sull’abuso;
  • copia del titolo abilitativo, se esistente;
  • documentazione catastale;
  • prova del pagamento della sanzione o oblazione;
  • eventuali certificazioni tecniche e progetti di adeguamento statico.


Fonte: https://biblus.acca.it/