Sono diversi gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 che riaprono al condono allo scopo di dare risposta a pendenze irrisolte, alleggerire il carico amministrativo degli enti locali e, ovviamente, fare cassa
Nel dibattito parlamentare sulla Legge di Bilancio 2026 si riaccende l’attenzione sul tema del condono edilizio. Tra gli oltre cinquemila emendamenti presentati, emergono infatti due proposte particolarmente rilevanti: da un lato, la possibile riapertura dei termini del condono del 2003; dall’altro, l’ipotesi di una nuova sanatoria straordinaria sul modello del condono del 1985.
Due iniziative diverse ma accomunate dall’obiettivo di dare risposta alle numerose pendenze ancora irrisolte, alleggerire il carico amministrativo degli enti locali e rimpinguare le casse dello Stato.
Un’ulteriore proposta (emendamento 120.0.49) impone ai Comuni l’obbligo – entro il 31 marzo 2026 – di rilasciare i titoli abilitativi edilizi in sanatoria in esito ai procedimenti istruiti ai sensi delle norme che disciplinano i tre condoni del 1985, 1994 e 2003.
Infine, si propone di intervenire direttamente sul Testo Unico Edilizia.
Emendamenti 117.0.19 e 117.0.2 relativi al D.L. 269/2003
La prima proposta intende offrire una nuova possibilità di regolarizzazione per gli interventi realizzati senza titolo o in difformità, purché risultino conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003.
Secondo quando chiarito dagli estensori dell’emendamento non si tratta di un condono, ma di una sanatoria, “che consiste nella riapertura dei termini di una vecchia normativa per sanare vecchie pendenze di persone che anche se hanno pagato per accedere al condono ne sono rimaste escluse“.
Il riferimento è soprattutto alla Regione Campania, dove migliaia di cittadini che avevano presentato la domanda autodenunciandosi e pagando le oblazioni regolarmente “rimasero fuori dall’iniziativa per errori amministrativi“.
La norma – che propone di definire con chiarezza la posizione degli immobili regolarizzabili, esclusi quelli in zone rosse e quelli speculativi – prevede comunque che spetterà alle Regioni deliberare in materia e decidere il perimetro delle norme.
Per il condono 2003, secondo quanto previsto dall’emendamento 117.0.19, possono essere sanate le opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, purché risultino conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti o adottati al 31 marzo 2003 e non ricadessero, al momento della loro esecuzione, su aree soggette a vincoli idrogeologici, di tutela delle falde, paesaggistici, ambientali o ricomprese in parchi e aree protette a livello nazionale, regionale o provinciale.
È prevista l’introduzione di misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per il rafforzamento della repressione dell’abusivismo edilizio e per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali, modificando l’art. 32 del D.L. 269/2003: sono sanabili, su tutto il territorio nazionale, le tipologie di illecito indicate nell’Allegato 1 (tipologie 1-6), salvo i casi di insuscettibilità assoluta previsti dal comma 27 e nel rispetto dell’art. 32 della legge 47/1985 per gli immobili sottoposti a vincolo.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, le Regioni devono adottare una legge che ne disciplini possibilità, condizioni e modalità applicative; inoltre, al comma 27, lettera d), viene specificato che l’esclusione dalla sanatoria per gli immobili situati in parchi o aree protette si applica solo se tali vincoli, istituiti prima della realizzazione dell’opera, comportano un’inedificabilità assoluta (emendamento 117.0.2).
Emendamento 117.0.18 sulla legge 47/1985
La seconda proposta fa riferimento ad una nuova sanatoria modellata sul primo condono edilizio del 1985, con lo scopo di sanare alcuni abusi completati entro il 30 settembre 2025.
Verrebbero inclusi in questo condono, se privi di incrementi di superficie o volume:
- pertinenze: portici e tettoie realizzati senza titolo edilizio o in difformità;
- elementi accessori: balconi e logge eseguiti senza titolo o in difformità;
- ristrutturazione edilizia (art. 3, c.1, lett. d, D.P.R. 380/2001): interventi eseguiti senza o in difformità dal titolo, purché senza incrementi di superficie o volume, salvo l’aumento della SUL previsto;
- ristrutturazione edilizia soggetta a permesso (art. 10, c.1, lett. c, D.P.R. 380/2001): opere realizzate senza titolo o in difformità, senza incrementi di superficie o volume oltre quanto consentito;
- restauro e risanamento conservativo in zone A: interventi effettuati senza o in difformità dal titolo edilizio nelle zone omogenee A del D.M. 1444/1968;
- restauro e risanamento conservativo (zone non A): opere realizzate senza titolo o in difformità ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. c;
- manutenzione straordinaria: interventi eseguiti senza o in difformità dal titolo abilitativo;
- altre opere non misurabili: interventi o modalità esecutive che non incidono su superficie o volume.
Restano esclusi interventi qualificabili come nuova costruzione o che generano la creazione di nuove superfici utili (emendamento 117.0.18).
Emendamenti 9.0.5, 9.0.6 e 9.07 al Testo Unico Edilizia
L’emendamento 9.0.7 semplifica e chiarisce il sistema delle sanzioni: per gli interventi conformi, la sanzione minima è di 1.032 euro; per lavori senza SCIA o in difformità, 2.068 euro, con una soglia minima generale di 2.500 euro.
