Se gli impianti di condizionamento risultano ben visibili sulla facciata dell’edificio storico, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica altrimenti scatta la rimozione obbligatoria.
Matteo Peppucci

Occhio perché per montare dei condizionatori sulla facciata degli edifici storici (e vincolati) è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, altrimenti scatta l’abuso con conseguente obbligo di rimozione.

L’ha chiarito il Tar Campania nella recente sentenza 6478/2025, inerente il ricorso di due privati contro l’ordinanza di demolizione e ripristino relativa all’installazione di diverse “macchine esterne per impianto di condizionamento aria a servizio di varie unità immobiliari”, installate sulla facciata nord del fabbricato condominiale di un palazzo storico, peraltro senza alcun titolo abilitativo.

Il provvedimento si basa sulla considerazione che l’opera era stata installata in assenza di autorizzazione paesaggistica, su immobile di pregio, sito in zona classificata come zona “Città storica – art.43 NTA” del vigente P.U.C.

Abusi edilizi in zona vincolata: si demolisce di default

Secondo i ricorrenti, la sanzione adottata è sproporzionata rispetto al tipo e all’entità dell’intervento realizzato, anche tenuto conto, da un lato, del suo ridottissimo impatto paesaggistico e, dall’altro, delle esigenze di assicurare la salubrità dell’ambiente lavorativo.

Il TAR respinge le censure al mittente ricordando che in zona vincolata non fa differenza il tipo di abuso, cioè se per esso sia necessaria una SCIA o un permesso di costruire: se manca l’autorizzazione paesaggistica, infatti, la sanzione demolitoria è automatica.

Infatti,

“a prescindere dal titolo ritenuto più idoneo e corretto per realizzare un intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza del titolo abilitativo e in assenza della previa valutazione sulla sua compatibilità sotto il profilo del vincolo paesaggistico, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato attraverso il provvedimento sanzionatorio nella specie correttamente adottato dall’amministrazione”
(cfr. CdS, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62).

Condizionatori sulle facciate: serve l’autorizzazione paesaggistica

Per il TAR, rileva al riguardo la installazione, avvenuta tempo addietro, di un impianto di condizionamento sulla facciata nord di un palazzo di interesse storico, in un territorio interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, e, dunque, in difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ex art. 27, comma 2, del Testo Unico Edilizia, nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 181 del D. Lgs n. 42/2004 s.m.i.

Insomma: il comune ha giustamente ritenuto necessario per l’installazione delle unità esterne di condizionamento, in quanto inserite in un contesto territoriale protetto, l’acquisizione in via preventiva dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente.

Infatti, si evidenzia, “l’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 (applicato dal Comune intimato) impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (cfr. Tar Campania Napoli, sez. VI, 11 giugno 2021 n. 3940) a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi”.

Autorizzazione paesaggistica semplificata: cosa è escluso e cosa rientra? La questione della visibilità

Il TAR affronta anche la questione dell’edilizia libera e della visibilità degli impianti, sottolineando come non si può sostenere in contrario che la collocazione di dette unità esterne rientri tra le attività di edilizia libera per la quale non era richiesta l’autorizzazione paesaggistica a mente dell’allegato “A” al Dpr n. 31/2017.

A parte il fatto che si tratta di impianti risalenti a 15 anni fa, e quindi antecedente all’entrata in vigore della normativa invocata dai ricorrenti, si evidenzia inoltre che il richiamato Dpr 31/2017, all’allegato A, annovera comunque tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica le «installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico (lett. A.5), o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici» (lett. B.7 dell’allegato B).

Ma in questo caso, come emerge dai rilievi fotografici, da un lato i macchinari di condizionamento in questione, poggianti su altra facciata principale, lato nord, dell’edificio risultano comunque ben visibili dallo spazio pubblico; dall’altro, allo stato, non solo non è evincibile l’adozione di particolari accorgimenti per consentire l’integrazione armonica di detti macchinari con la complessiva struttura architettonica di pregio interessata (che parte ricorrente pur asserisce essere disposta a realizzare tramite “schermature, colorazioni, ecc.”), ma nemmeno risulta fornita adeguata prova sulla solo asserita impossibilità oggettiva di trovare una diversa collocazione all’interno della galleria e/o di utilizzare di soluzioni tecnologiche in grado di assicurarne il funzionamento e, al contempo, di minimizzare l’impatto sul contesto architettonico e storico-paesaggistico interessato.

Demolizione legittima: il comune ha fatto il suo dovere

In definitiva, l’amministrazione comunale ha fatto dunque corretto uso del potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia di cui è titolare; potere che – in presenza, come nella specie, di opere realizzate in zone vincolate e in assenza dei necessari titoli abilitativi – ben giustificava l’adozione di provvedimenti di demolizione anche a prescindere dall’entità dell’intervento realizzato, all’evidente fine di ripristinare la legalità violata e a salvaguardia dei valori tutelati dal vincolo.

Fonte: Ingenio