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		<title>Bollette alte in casa? 3 consigli pratici per ridurre i consumi energetici senza rinunce</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Gestire i consumi energetici domestici e&#8217; oggi piu&#8217; efficace che ridurli indiscriminatamente. L&#8217;ottimizzazione della climatizzazione, il monitoraggio e il controllo intelligente degli impianti consentono di diminuire gli sprechi, migliorare il comfort e adattare la domanda energetica alle reali esigenze dell&#8217;abitazione. La gestione intelligente dei consumi energetici domestici rappresenta oggi una leva strategica per affrontare il [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>
        Gestire i consumi energetici domestici e&#8217; oggi piu&#8217; efficace che ridurli indiscriminatamente. L&#8217;ottimizzazione della climatizzazione, il monitoraggio e il controllo intelligente degli impianti consentono di diminuire gli sprechi, migliorare il comfort e adattare la domanda energetica alle reali esigenze dell&#8217;abitazione.
    </p>
<p>
        La gestione intelligente dei consumi energetici domestici rappresenta oggi una leva strategica per affrontare il caro energia. Non si tratta solo di ridurre l&#8217;uso dell&#8217;energia, ma di ottimizzarne l&#8217;impiego attraverso sistemi di controllo HVAC, monitoraggio dei consumi e automazione degli impianti. Questo approccio consente di adattare la climatizzazione agli spazi realmente utilizzati, ridurre gli sprechi e mantenere il comfort abitativo.
    </p>
<p>
        Inoltre, la gestione della domanda contribuisce a limitare i picchi di consumo e a migliorare la stabilita&#8217; della rete elettrica, diventando centrale nel contesto della crescente elettrificazione degli edifici.
    </p>
<h3>
        <strong>Caro energia e incertezze: consumare meglio e&#8217; la vera leva per il risparmio energetico</strong><br />
    </h3>
<h4>
        <strong>I 3 consigli di Airzone per ridurre i gli sprechi in casa e migliorare l&#8217;efficienza domestica</strong><br />
    </h4>
<p>
        L&#8217;epoca dell&#8217;energia abbondante e a basso costo e&#8217; tramontata. Tra tensioni geopolitiche, aumento delle bollette e scenari economici incerti, il tema dell&#8217;austerity in Europa e&#8217; tornato al centro del dibattito pubblico.
    </p>
<p>
        Una condizione in cui i governi si trovano costretti ad adottare misure emergenziali; dal contenimento dei consumi fino a possibili forme di razionamento dell&#8217;energia.
    </p>
<p>
        In questo contesto, la risposta piu&#8217; immediata sembra essere una sola: ridurre. Ma ridurre indiscriminatamente l&#8217;uso dell&#8217;energia non e&#8217; sempre la soluzione piu&#8217; efficace. Secondo gli esperti del settore energetico, oggi la vera sfida e&#8217; un&#8217;altra: non ridurre l&#8217;offerta, ma intervenire direttamente sulla domanda, rendendo i consumi piu&#8217; intelligenti e consapevoli.
    </p>
<p>
        A fare la differenza e&#8217; sempre piu&#8217; la capacita&#8217; di gestire in modo intelligente gli impianti. Sistemi evoluti di controllo HVAC permettono oggi di adattare il funzionamento degli ambienti alle reali esigenze di utilizzo, introducendo un livello di gestione fino a pochi anni fa difficilmente raggiungibile. Un approccio che si traduce in un beneficio immediato: mantenere il comfort abitativo riducendo al tempo stesso i consumi.
    </p>
<p>
        &#8220;Si sta parlando molto negli ultimi tempi di un lockdown energetico con una prospettiva in cui si dovranno limitare i consumi, rivedere le abitudini quotidiane e prestare maggiore attenzione all&#8217;uso dell&#8217;energia. In realta&#8217; esiste un&#8217;altra strada, piu&#8217; efficace, strutturale e a lungo termine: quella della gestione consapevole dell&#8217;energia. In uno scenario di incertezza come quello attuale, il controllo diventa una leva strategica per le famiglie e di conseguenza per l&#8217;Europa&#8221;, afferma Antonio Mediato, Ceo e fondatore di Airzone.
    </p>
<p>
        Soluzioni di questo tipo rappresentano una risposta concreta alle sfide del presente: permettono non solo di contribuire al risparmio energetico complessivo del Paese, ma anche di preservarsi dagli effetti piu&#8217; critici di eventuali misure di austerity, continuando a ottimizzare i consumi senza rinunciare al comfort.
    </p>
<h3>
        <strong>Che cosa si intende con lockdown energetico</strong><br />
    </h3>
<p>
        Il lockdown energetico indica uno scenario emergenziale in cui le autorita&#8217; impongono una riduzione forzata dei consumi per garantire la stabilita&#8217; del sistema. Non si tratta di semplice risparmio o efficienza, ma di misure vincolanti come limiti alle temperature negli edifici, restrizioni agli orari o riduzione delle attivita&#8217; energivore. Viene adottato quando l&#8217;offerta non riesce a coprire la domanda, spesso per crisi geopolitiche o carenze di approvvigionamento.
    </p>
<p>
        E&#8217; quindi uno strumento di gestione della domanda, con impatti diretti su cittadini e imprese.
    </p>
<h3>
        <strong>I 3 interventi operativi per ridurre i consumi domestici</strong><br />
    </h3>
<p>
        Un cambio di approccio sempre piu&#8217; necessario, non piu&#8217; basato sull&#8217;emergenza ma orientato all&#8217;efficienza.
    </p>
<p>
        Ecco i 3 consigli pratici per ridurre i consumi energetici in casa:
    </p>
<ol>
<li>Adattare i consumi agli spazi abitativi realmente utilizzati. Evitare di climatizzare ambienti vuoti e&#8217; una delle strategie piu&#8217; efficaci per ridurre gli sprechi. Anche una gestione piu&#8217; attenta degli spazi nella quotidianita&#8217; puo&#8217; contribuire a limitare i consumi.</li>
<li>Monitorare i consumi. Avere visibilita&#8217; sui propri consumi aiuta a individuare abitudini inefficienti e correggerle, favorendo un approccio piu&#8217; consapevole nei confronti della climatizzazione e all&#8217;uso dell&#8217;energia in casa.</li>
<li>Sfruttare sistemi di controllo intelligente. Sfruttare sistemi di controllo intelligente e&#8217; essenziale per usare l&#8217;energia in modo consapevole. Queste soluzioni automatizzano gli impianti, adattando e ottimizzando i consumi senza ridurre il comfort. In un contesto di crescente elettrificazione, diventano fondamentali anche per gestire quando consumare energia, ridurre i picchi e alleggerire la rete. Poiche&#8217; la climatizzazione incide fino al 50-65% dei consumi di un edificio, modulare la domanda in questo ambito e&#8217; cruciale.</li>
</ol>
</div>
<p><span class="fonte">Fonte: <a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/bollette-alte-in-casa-3-consigli-pratici-per-ridurre-i-consumi-energetici-senza-rinunce/" target="_blank">ingenio-web.it</a></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Nasce l&#8217;albo (obbligatorio) per esperti in valutazione dei danni da catastrofi. La Rtp contro la misura</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/04/27/nasce-lalbo-obbligatorio-per-esperti-in-valutazione-dei-danni-da-catastrofi-la-rtp-contro-la-misura/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Chi effettua stime su immobili assicurati senza essere iscritto all&#8217;albo rischia la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 50mila euro E&#8217; istituito presso la Consap un albo degli esperti nella stima economica dei danni catastrofali, causati ai beni immobili assicurati da una serie di eventi calamitosi come: alluvioni, inondazioni ed esondazioni, [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>
        Chi effettua stime su immobili assicurati senza essere iscritto all&#8217;albo rischia la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 50mila euro
    </p>
<p>
        E&#8217; istituito presso la Consap un albo degli esperti nella stima economica dei danni catastrofali, causati ai beni immobili assicurati da una serie di eventi calamitosi come: alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, sprofondamenti, voragini, attivita&#8217; vulcaniche, maremoti, mareggiate, trombe d&#8217;aria e fenomeni climatici estremi.
    </p>
<p>
        A prevederlo e&#8217; il Dl 25 del 2026 il cui Ddl di conversione e&#8217; ora all&#8217;esame del Senato dopo l&#8217;approvazione, lo scorso 16 aprile, in Aula alla Camera. Possono accedervi le professioni tecniche previo superamento di un esame e pagamento della tassa annuale di iscrizione (e&#8217; previsto anche l&#8217;aggiornamento obbligatorio per rimanervi iscritti).
    </p>
<p>
        Farne parte e&#8217; obbligatorio per stimare i danni catastrofali su immobili assicurati e chi effettua le stime senza farne parte rischia multe fino a 50mila euro e la reclusione da sei mesi a tre anni.
    </p>
<h3>
        <strong>Requisiti di iscrizione</strong><br />
    </h3>
<p>
        Il Dl elenca una serie di requisiti da soddisfare per iscriversi all&#8217;albo, tra cui il godimento dei diritti civili e l&#8217;assenza di condanne per una serie di reati, tra cui: il delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l&#8217;economia pubblica, l&#8217;industria e il commercio o contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a un anno.
    </p>
<p>
        Non bisogna, inoltre, essere stati dichiarati falliti o assoggettati a procedure concorsuali o sottoposti a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
    </p>
<p>
        Oltre ai laureati in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, il provvedimento apre anche a diplomati in istituti tecnici e nelle Its Academy che, pero&#8217;, devono anche aver svolto un tirocinio biennale presso un esperto assicurativo catastrofale (i laureati ne sono esentati).
    </p>
<h3>
        <strong>Prova di idoneita&#8217;</strong><br />
    </h3>
<p>
        Per iscriversi all&#8217;albo bisognera&#8217; aver superato una prova di idoneita&#8217;, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217;. La prova dovra&#8217; essere disciplinata dalla Consap con proprio regolamento.
    </p>
<h3>
        <strong>Obbligo di iscrizione</strong><br />
    </h3>
<p>
        Per effettuare stime di danno su immobili assicurati, l&#8217;iscrizione all&#8217;apposito albo sara&#8217; obbligatoria e «l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo e&#8217; punito a norma dell&#8217;articolo 348 del codice penale». Secondo tale articolo, chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e&#8217; richiesta una speciale abilitazione dello Stato e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10mila a 50mila euro.
    </p>
<p>
        Il termine a partire dal quale diventa efficace l&#8217;obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di esperto assicurativo catastrofale, sara&#8217; definito con decreto del ministero dell&#8217;Economia. Tale termine non potra&#8217; essere successivo al 1 gennaio 2027.
    </p>
<h3>
        <strong>Obbligo di relazione geologica</strong><br />
    </h3>
<p>
        Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilita&#8217; dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l&#8217;esperto assicurativo catastrofale e&#8217; anche obbligato ad acquisire una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all&#8217;esercizio della professione.
    </p>
<h3>
        <strong>Contributo annuale</strong><br />
    </h3>
<p>
        Gli iscritti all&#8217;albo dovranno versare alla Consap una tassa annuale di iscrizione, il cui ammontare sara&#8217; determinato dal ministero dell&#8217;Economia.
    </p>
<h3>
        <strong>Sanzioni fino alla radiazione per chi viola il codice delle assicurazioni</strong><br />
    </h3>
<p>
        Gli esperti assicurativi catastrofali che nell&#8217;esercizio della loro attivita&#8217; violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita&#8217; dell&#8217;infrazione e tenuto conto dell&#8217;eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: richiamo; censura; radiazione.
    </p>
<h3>
        <strong>Periodo transitorio</strong><br />
    </h3>
<p>
        Per andare a regime, le nuove regole necessitano di un regolamento ad hoc della Consap che dovra&#8217;, tra l&#8217;altro definire le modalita&#8217; di iscrizione e cancellazione dall&#8217;albo e di un decreto del ministero dell&#8217;Economia che entri nel dettaglio del funzionamento dell&#8217;albo degli esperti catastrofali.
    </p>
<p>
        Per cui, in sede di prima applicazione, fino al 1 aprile 2028, possono iscriversi all&#8217;albo, senza dover superare l&#8217;esame di idoneita&#8217;, i soggetti che documentino adeguata capacita&#8217; professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell&#8217;attivita&#8217; di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati. Con proprio regolamento la Consap determina le modalita&#8217; di accertamento del requisito dell&#8217;adeguata capacita&#8217; professionale e della comprovata esperienza.
    </p>
<h3>
        <strong>La Rtp contro il provvedimento</strong><br />
    </h3>
<p>
        La Rete delle professioni tecniche si e&#8217; schierata contro il provvedimento, in quanto &#8211; si afferma in un comunicato &#8211; l&#8217;istituzione dell&#8217;albo «confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte, gia&#8217; ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate». La Rpt fa notare come «le attivita&#8217; di accertamento tecnico, valutazione strutturale, analisi del danno e stima economica siano riservate alle professioni tecniche regolamentate.
    </p>
<p>
        Esse coincidono con l&#8217;accertamento del danno edilizio e strutturale e la valutazione tecnico-economica dei costi di ripristino».
    </p>
<p>
        La Rtp esprime anche dubbi sulla legittimita&#8217; costituzionale della misura. «La stessa Corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermato che l&#8217;esame di Stato rappresenta la principale garanzia per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio delle professioni, precisando che eventuali restrizioni ulteriori devono attenersi ai principi di proporzionalita&#8217; e ragionevolezza.
    </p>
<p>
        Di conseguenza, l&#8217;introduzione di un&#8217;ulteriore prova di idoneita&#8217; per l&#8217;esercizio di attivita&#8217; gia&#8217; ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi determinerebbe una inutile duplicazione dei percorsi abilitanti.
    </p>
<p>
        Inoltre, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che le attivita&#8217; tecniche inerenti alla sicurezza e all&#8217;integrita&#8217; degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non e&#8217; ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni».
    </p>
<p>
        Nel comunicato si evidenzia anche che «gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali devono gia&#8217; rispettare specifici obblighi (aggiornamento professionale, assicurazione, controllo deontologico), con l&#8217;assoggettamento ad un proprio regime disciplinare. Pertanto la creazione di un sistema alternativo di abilitazione e controllo risulta decisamente superfluo».
    </p>
<p>
        Da qui la proposta di modifica della contrastata disposizione, volta a consentire ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attivita&#8217; di accertamento e stima economica dei danni ai beni immobili, il diritto di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.
    </p>
<p>
        La Rtp chiede anche l&#8217;introduzione di una norma di salvaguardia delle competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attivita&#8217; di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili.
    </p>
</div>
<p><span class="fonte">Fonte: <a href="https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/33988/nasce-l-albo-obbligatorio-per-esperti-in-valutazione-dei-danni-da-catastrofi" target="_blank">professionearchitetto.it</a></span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/04/27/nasce-lalbo-obbligatorio-per-esperti-in-valutazione-dei-danni-da-catastrofi-la-rtp-contro-la-misura/">Nasce l&#8217;albo (obbligatorio) per esperti in valutazione dei danni da catastrofi. La Rtp contro la misura</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Hochul sorprende il real estate: in arrivo la tassa sulle seconde case di lusso</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/04/27/hochul-sorprende-il-real-estate-in-arrivo-la-tassa-sulle-seconde-case-di-lusso/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con una mossa inaspettata, la governatrice Kathy Hochul ha introdotto nei negoziati di bilancio una tassa annuale sulle seconde case a New York oltre i 5 milioni di dollari. L’inserimento diretto nella manovra ha spiazzato il settore immobiliare, neutralizzando sul nascere ogni tentativo di opposizione organizzata. Il punto più controverso sarebbe la natura ricorrente del [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>
        Con una mossa inaspettata, la governatrice Kathy Hochul ha introdotto nei negoziati di bilancio una tassa annuale sulle seconde case a New York oltre i 5 milioni di dollari. L’inserimento diretto nella manovra ha spiazzato il settore immobiliare, neutralizzando sul nascere ogni tentativo di opposizione organizzata.
    </p>
<p>
        Il punto più controverso sarebbe la natura ricorrente del prelievo. A differenza della tassa una tantum del 2019 sulle compravendite di lusso, un’imposta annuale inciderebbe direttamente sui valori immobiliari: dato che i costi continuativi come property tax e spese condominiali tendono a ridurre l’appeal degli asset, soprattutto di fascia alta.
    </p>
<p>
        Dal punto di vista politico, però, la mossa è estremamente efficace. Hochul eviterebbe di aumentare le imposte sul reddito colpendo una platea ristretta, composta in gran parte da proprietari non residenti e allo stesso tempo rafforzerebbe la propria narrativa sull’accessibilità abitativa senza pesare sull’elettorato.
    </p>
<p>
        Non solo: la misura genererebbe circa 500 milioni di dollari, offrendo un aiuto concreto al sindaco Zohran Mamdani nella gestione di un deficit di bilancio di 5,4 miliardi. Un intervento che contribuirebbe ad allentare le tensioni tra Stato e città, rafforzando al contempo un equilibrio politico strategico in vista delle prossime elezioni.
    </p>
<p>
        Le critiche del settore, tra timori di calo dei valori e impatti sull’occupazione, rischiano così di restare marginali. In un contesto in cui saranno pochi gli elettori direttamente colpiti, la partita sembra già chiusa prima ancora di iniziare.
    </p>
<h3>
        <strong>Il Polso del Mercato a Manhattan</strong><br />
    </h3>
<p>
        L’attività contrattuale (contratti preliminari) ha raggiunto 1.077 firme, in crescita del 29,8% rispetto al mese precedente, ma resta in calo del 3,3% su base annua. Il prezzo mediano di vendita si attesta a $1,24M, in aumento del 4,3% rispetto allo scorso anno.
    </p>
<p>
        L’offerta a Manhattan è pari a 6.295 unità, in diminuzione dell’8,1% su base annua. Le pending sales sono 3.021, in lieve calo dell’1,6% rispetto allo scorso anno. Sulla base del rapporto tra pending sales e offerta disponibile, il Market Pulse si attesta a 0,48 (sopra lo 0,5 è considerato favorevole al venditore, mentre sotto lo 0,3 è favorevole al compratore), indicando una fase di mercato neutrale.
    </p>
<h4>
        <strong>Mercato del Lusso</strong><br />
    </h4>
<p>
        Nella settimana tra il 13 e il 19 aprile sono stati firmati 39 contratti a Manhattan per proprietà da $4 milioni e oltre, 1 in più rispetto alla settimana precedente. Il volume complessivo settimanale dei prezzi richiesti ha raggiunto $371.140.000, con un prezzo mediano di $7.650.000. Lo sconto medio dal prezzo iniziale è stato del 9%.
    </p>
<p>
        Il dato più rilevante è la forza del segmento trophy: 10 contratti sopra i 10 milioni, per un totale da inizio anno di 126 operazioni, ben oltre le 90 dello stesso periodo del 2025 e vicino ai livelli record del 2021. Il top deal della settimana è stato il PH76 al 111 West 57th Street, con una richiesta pari a 45 milioni.
    </p>
<h4>
        <strong>Mercato delle Locazioni</strong><br />
    </h4>
<p>
        A marzo l’offerta è rimasta estremamente limitata, con sole 5.049 unità disponibili, il livello più basso degli ultimi quattro anni. Il canone mediano si è mantenuto stabile a $5.000, confermando il record raggiunto nei mesi precedenti.
    </p>
<p>
        Sono stati firmati 3.906 contratti di locazione, in aumento del 5% su base annua, ma ancora circa il 9% al di sotto della media storica di marzo. Il tasso di vacancy è leggermente aumentato sia su base mensile che su base annua, riflettendo una domanda più selettiva legata agli aumenti dei prezzi.
    </p>
<h3>
        <strong>Il sindaco rilancia La Marqueta: il primo supermercato pubblico a East Harlem</strong><br />
    </h3>
<p>
        Il sindaco Mamdani accelera sulla sua agenda annunciando la creazione di un supermercato di proprietà pubblica a East Harlem, riportando al centro La Marqueta, storico mercato inaugurato nel 1936.
    </p>
<p>
        Il progetto, dal valore di 30 milioni di dollari, sorgerà sotto il Park Avenue Viaduct tra la 111th e la 116th Street, con apertura prevista entro il 2029. L’obiettivo è garantire accesso a beni essenziali a prezzi calmierati. Il modello prevede una gestione affidata a un operatore privato, ma sotto linee guida pubbliche: la città rinuncerà a canone e tasse immobiliari, imponendo in cambio prezzi ridotti su prodotti base.
    </p>
<p>
        Ad East Harlem circa il 40% dei residenti già riceve assistenza pubblica. A regime, il piano prevede fino a cinque supermercati pubblici distribuiti nei cinque borough entro il 2029, previa approvazione del City Council.
    </p>
<h3>
        <strong>Times Square si reinventa con un nuovo Skywalk panoramico</strong><br />
    </h3>
<p>
        Una nuova prospettiva su New York si apre nel cuore di Times Square. All’interno di One Times Square, iconico edificio sede del celebre Ball Drop di Capodanno, ha debuttato il “Times Square Skywalk”, una passerella panoramica sospesa 19 piani sopra Broadway.
    </p>
<p>
        L’esperienza offre una vista a 360 gradi su Manhattan, con scorci che spaziano dai fiumi fino a Central Park, oltre a un affaccio diretto sulle luci e sulla folla della piazza più famosa al mondo. Il percorso include anche una passerella con pavimento in vetro, pensata per offrire una visuale immersiva sulla città sottostante.
    </p>
<p>
        Il nuovo Skywalk fa parte di un ambizioso progetto di riqualificazione da 500 milioni di dollari, che per la prima volta in oltre 50 anni apre al pubblico gran parte dell’edificio. Tra le attrazioni, anche un’esposizione dedicata alla tradizione del Capodanno, con elementi storici come la “Centennial Ball” e le celebri cifre luminose.
    </p>
<h3>
        <strong>New Museum raddoppia con la nuova espansione firmata OMA</strong><br />
    </h3>
<p>
        Il New Museum riapre a New York con una nuova ala da 60.000 square feet (circa 5.570 m²), progettata da Rem Koolhaas e Shohei Shigematsu di OMA. L’intervento si integra con l’edificio originale firmato SANAA, raddoppiando gli spazi espositivi totali.
    </p>
<p>
        Il progetto migliora anche l’accessibilità e introduce nuovi ambienti pubblici, tra cui terrazze panoramiche, una piazza d’ingresso e spazi per eventi. All’interno trovano posto anche NEW INC, incubatore creativo del museo, e un nuovo ristorante.
    </p>
<p>
        La riapertura è accompagnata dalla mostra inaugurale New Humans, dedicata al rapporto tra uomo e tecnologia, confermando il ruolo del museo come punto di riferimento per l’arte contemporanea.
    </p>
</div>
<p><span class="fonte">Fonte: <a href="https://requadro.com/hochul-sorprende-il-real-estate-in-arrivo-la-tassa-sulle-seconde-case-di-lusso/" target="_blank">requadro.com</a></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Permessi di costruire &#8211; IV trimestre 2025</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/04/27/permessi-di-costruire-iv-trimestre-2025/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:09:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Nel quarto trimestre 2025, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale sia del numero di abitazioni (+4,5%), sia della superficie utile abitabile (+2,8%), al netto dei fattori stagionali. L’edilizia non residenziale registra, invece, una rilevante flessione (-12,4%) rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre dell’anno, la stima del numero [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel quarto trimestre 2025, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale sia del numero di abitazioni (+4,5%), sia della superficie utile abitabile (+2,8%), al netto dei fattori stagionali.</p>
<p>L’edilizia non residenziale registra, invece, una rilevante flessione (-12,4%) rispetto al trimestre precedente.</p>
<p>Nel quarto trimestre dell’anno, la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a 14.322 unità; la superficie utile abitabile è di poco superiore a 1,24 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale si attesta poco al di sopra dei 2,54 milioni di metri quadrati.</p>
<p>Nel trimestre in esame, il settore residenziale mostra un notevole aumento rispetto al quarto trimestre 2024, sia del numero di abitazioni (+8,7%) sia della superficie utile abitabile (+10,0%).</p>
<p>La superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce dello 0,4% confrontata con lo stesso periodo dell’anno precedente.</p>
<h3>Il commento</h3>
<p><i>Nel corso dello scorso anno il settore residenziale ha evidenziato, al netto della stagionalità, una contrazione congiunturale solo nel primo trimestre, registrando poi un andamento positivo per il resto dell’anno. Il comparto non residenziale, dopo la flessione congiunturale del primo trimestre, ha visto una crescita rilevante nel secondo e nel terzo, terminando l’anno, di nuovo, in forte diminuzione. </i></p>
<p>I dati preliminari relativi al complesso del 2025 mostrano una flessione del numero delle abitazioni (-4,0%), più accentuata rispetto a quella registrata l’anno precedente (-0,1%). Il settore non residenziale rileva un lieve calo (-0,4%), dopo quattro anni consecutivi di crescita.</p>
<p><span class="fonte">Fonte: <a href="https://www.istat.it/comunicato-stampa/permessi-di-costruire-iv-trimestre-2025/" target="_blank">istat.it</a></span></p>
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		<title>5 errori da evitare in una cucina piccola Non si tratta solo di sfruttare lo spazio a disposizione, ma di dare un&#8217;organizzazione che permetta di vivere al meglio la stanza più operativa della casa. E a volte qualche rinuncia diventa la via per una cucina funzionale e piena di stile</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:05:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Non si tratta solo di sfruttare lo spazio a disposizione, ma di dare un&#8217;organizzazione che permetta di vivere al meglio la stanza più operativa della casa. E a volte qualche rinuncia diventa la via per una cucina funzionale e piena di stile Quando si pensa all’arredamento di una cucina piccola ci sono soluzioni su misura, [&#8230;]</p>
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<p>
        Non si tratta solo di sfruttare lo spazio a disposizione, ma di dare un&#8217;organizzazione che permetta di vivere al meglio la stanza più operativa della casa. E a volte qualche rinuncia diventa la via per una cucina funzionale e piena di stile
    </p>
<p>
        Quando si pensa all’arredamento di una cucina piccola ci sono soluzioni su misura, elettrodomestici sempre più compatti e sempre nuovi meccanismi a scomparsa e salvaspazio. Non basta però scegliere tra le tante idee di organizzazione che arrivano dal mondo del design e dai brand di arredamento: bisogna fare attenzione al progetto nel suo insieme. A questo serve un architetto.
    </p>
<p>
        Ma per chi ha deciso di fare da solo o pensa anche a un semplice restyling, ecco alcune degli errori più comuni quando si arreda una cucina piccola.
    </p>
<h3>
        <strong>Non lasciare spazio al movimento</strong><br />
    </h3>
<p>
        Nel puzzle di elettrodomestici, rubinetteria e arredi da far entrare in una cucina piccola, bisogna sempre mantenere uno spazio di passaggio attorno ai 90 centimetri tra le pareti opposte.
    </p>
<p>
        Uno spazio stretto e lungo, classico risultato di una partizione della pianta della casa, pensato come stanza di servizio è forse la configurazione più tipica di una cucina. Ma al di là della distanza minima, bisogna pensare anche che qualche centimetro in più aiuta a muoversi più facilmente.
    </p>
<p>
        La scelta, sempre vincolata dalle distanze minime, è tra due pareti arredate o soltanto una, lasciando spazio magari a un <a href="https://living.corriere.it/arredamento/cucina/bancone-cucina-a-muro-idee/">bancone a muro</a>. E in questo calcolo non vanno sottovalutati gli spazi occupati da arredi ed elettrodomestici con portelli che si aprono.
    </p>
<h3>
        <strong>Non sfruttare le pareti</strong><br />
    </h3>
<p>
        La cucina senza pensili è un trend molto popolare nelle ultime stagioni. Ma per chi deve fare i conti con cucine piccole e cucine a vista che occupano una piccola porzione di casa, rinunciare allo spazio sulle pareti non è un’opzione. Anzi, vanno sfruttate dal pavimento fino al soffitto. Magari anche usando le moderne cappe che permettono di recuperare spazio.
    </p>
<p>
        E anche in questo caso sono tante le opzioni per organizzare lo spazio verticale, non solo con i pensili. Ci sono anche elementi magnetici che vanno ad affiancare i sistemi a gancio per dare ordine agli accessori della cucina. Scegliendo contenitori ordinati e omogenei si può anche organizzare la dispensa su scaffali a vista che sono un modo pratico per occupare lo spazio.
    </p>
<h3>
        <strong>Trascurare l’illuminazione</strong><br />
    </h3>
<p>
        Più è piccola una cucina più bisogna porre attenzione a come è illuminata, sia di giorno che dopo il tramonto. La luce naturale può essere amplificata (così come lo spazio ridotto) da superfici specchiate.
    </p>
<p>
        Una <a href="https://living.corriere.it/design/interior-design/idee-dividere-spazi-casa-open-space-senza-muri/">parete divisoria trasparente</a> è invece la soluzione per una ‘falsa cucina a vista’ separata dalla zona giorno, ma aperta visivamente, in modo da portare luce naturale e un senso di ariosità. Un’idea a cui si possono aggiungere la possibilità di aprire a finestra o separare nettamente con delle tende.
    </p>
<p>
        Tra le scelte per <a href="https://living.corriere.it/arredamento/luce/illuminazione-cucina-idee/">illuminare la cucina</a>, ci sono i LED a striscia che possono aiutare a dare luce negli angoli bui e trasmettere al tempo stesso una sensazione di spazio. Ma in generale meglio non lesinare: vanno bene le piccole sospensioni in caso di soffitti alti, o i faretti per dare una luce omogenea e focalizzata. Da non trascurare poi come opzione le lampade a pinza da agganciare agli scaffali.
    </p>
<h3>
        <strong>Sacrificare il piano di lavoro</strong><br />
    </h3>
<p>
        Meglio perdere un forno a microonde piuttosto che un piano di lavoro. Anche se può sembrare uno spazio da occupare, una superficie vuota da usare per cucinare è un ottimo investimento nella gestione di una piccola cucina. Offre non solo un luogo operativo, ma anche la zona dove spostare o appoggiare i tanti ingombri che per svariati motivi si muovono in una cucina.
    </p>
<p>
        Questo è il principio di base a prescindere dalle dimensioni, perché si può trattare di una sezione ricavata tra lavello e fornelli, come di un piano indipendente, magari un bancone snack, un’isola o un tavolo che separa la zona giorno. In questi casi infatti può diventare anche un posto per consumare la colazione o un pasto veloce.
    </p>
<h3>
        <strong>Sbagliare la posizione delle prese elettriche</strong><br />
    </h3>
<p>
        La cucina è con tutta probabilità la stanza di casa dove usiamo più strumenti elettrici a cavo. Dai fondamentali robot per chi cucina alle macchine da caffè agli estrattori di succo, fino alla necessità di trovare posto per ricaricare gli immancabili tablet e smartphone che ci accompagnano anche in questa stanza.
    </p>
<p>
        Per questo in fase di progettazione di una cucina è fondamentale studiare al meglio le prese elettriche della stanza per non ritrovarsi con cavi volanti che attraversano la stanza. Per chi invece deve fare i conti con un restyling che non prevede il rifacimento dell’impianto elettrico si può provare a lavorare con prolunghe e canaline per creare una derivazione da far passare sulle cornici di porte e finestre per portare elettricità nei punti dove manca.
    </p>
</div>
<p><span class="fonte">Fonte: <a href="https://living.corriere.it/arredamento/cucina/5-errori-da-evitare-una-cucina-piccola/" target="_blank">living.corriere.it</a></span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/04/27/5-errori-da-evitare-in-una-cucina-piccola-non-si-tratta-solo-di-sfruttare-lo-spazio-a-disposizione-ma-di-dare-unorganizzazione-che-permetta-di-vivere-al-meglio-la-stanza-piu-operativa-della-casa-e/">5 errori da evitare in una cucina piccola Non si tratta solo di sfruttare lo spazio a disposizione, ma di dare un&#8217;organizzazione che permetta di vivere al meglio la stanza più operativa della casa. E a volte qualche rinuncia diventa la via per una cucina funzionale e piena di stile</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>D.L. Infrastrutture 2026: proroga retroattiva per SCIA e permessi di costruire</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/04/27/d-l-infrastrutture-2026-proroga-retroattiva-per-scia-e-permessi-di-costruire/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:02:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Proposta l’applicazione automatica della proroga di 48 mesi con riattivazione di titoli edilizi ormai inefficaci. Novità anche per le scadenze antincendio delle strutture sanitarie Il Dl Infrastrutture 2026 (D.L. 32/2026), pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2026, accelera la realizzazione di infrastrutture strategiche, inclusa la gestione del collegamento stabile Sicilia-Calabria. Il testo introduce commissari [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div>
<h4>
        Proposta l’applicazione automatica della proroga di 48 mesi con riattivazione di titoli edilizi ormai inefficaci. Novità anche per le scadenze antincendio delle strutture sanitarie<br />
    </h4>
<p>
        Il <strong>Dl Infrastrutture 2026</strong> (D.L. 32/2026), pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2026, accelera la realizzazione di infrastrutture strategiche, inclusa la gestione del collegamento stabile Sicilia-Calabria. Il testo introduce commissari per opere ANAS, norme per la sicurezza stradale e riordina le concessioni demaniali marittime con un bando-tipo nazionale.
    </p>
<p>
        Durante l’iter di conversione, sono state presentati alcuni emendamenti che interessano da vicino il mondo dell’edilizia.
    </p>
<p>
        Una proposta interviene in materia di <strong>efficacia temporale dei titoli edilizi</strong>, ampliando in modo significativo il perimetro applicativo del regime straordinario introdotto nel 2022 per fronteggiare gli effetti del caro materiali.
    </p>
<p>
        Un altro emendamento al Decreto Infrastrutture prevede il <strong>differimento </strong>dei termini per l’adeguamento antincendio delle <strong>strutture sanitarie pubbliche e private con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto</strong>.
    </p>
<p>
        Ecco nei dettagli i contenuti delle proposte, in attesa di ulteriori conferme ed eventuali aggiornamenti.
    </p>
<h3>
        <strong>La proroga retroattiva prevista dall’emendamento al D.L. Infrastrutture 2026</strong><br />
    </h3>
<p>
        La proposta normativa prevede una proroga retroattiva suscettibile di incidere su un numero molto elevato di <strong>permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche già scaduti o prossimi alla scadenza</strong>. L’intervento si innesta sulla disciplina speciale originariamente prevista dal decreto Ucraina e successivamente modificata da una serie di interventi legislativi successivi.
    </p>
<p>
        Nel quadro normativo attualmente vigente, come da ultimo ridefinito dalla <a href="https://biblus.acca.it/decreto-milleproroghe-2026-le-novita-per-imprese-e-professionisti-dell-edilizia/">legge di conversione del Milleproroghe</a> approvata nel marzo 2026, <strong>i titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2025 beneficiano di una proroga di 48 mesi</strong>, a condizione che, al momento della comunicazione dell’interessato diretta ad avvalersene, i termini di inizio e ultimazione dei lavori non risultino già spirati.
    </p>
<p>
        <strong>L’emendamento proposto elimina tale seconda condizione.</strong> Pertanto, ai fini dell’accesso alla proroga quadriennale, è sufficiente che i termini di avvio e conclusione dei lavori non fossero ancora decorsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ucraina, ossia al <strong>21 maggio 2022</strong>. Ne deriva un effetto retroattivo della disposizione, con <strong>estensione automatica della proroga anche a titoli successivamente scaduti</strong>.
    </p>
<p>
        Sotto il profilo applicativo, la modifica comporterebbe due conseguenze rilevanti. In primo luogo, la proroga non opererebbe più su <strong>istanza del soggetto interessato</strong>, ma troverebbe applicazione automatica nei confronti di <strong>tutti i titoli rientranti nel relativo ambito oggettivo e temporale</strong>. In secondo luogo, la nuova formulazione consente, in presenza dei requisiti richiesti, anche la <strong>riattivazione di titoli ormai inefficaci</strong>.
    </p>
<p>
        L’intervento si giustifica alla luce della stratificazione normativa che ha caratterizzato la disciplina delle proroghe negli ultimi anni. Nella formulazione originaria, il decreto riconosceva un’estensione di 12 mesi dei termini di inizio e fine lavori per i titoli formatisi entro il 31 dicembre 2022. Successivamente, il Milleproroghe 2023 ha elevato tale proroga a 24 mesi, estendendola ai titoli formatisi entro il 31 dicembre 2023. In seguito, il decreto Energia di inizio 2024 ha nuovamente modificato il quadro, fissando in 30 mesi l’estensione applicabile ai titoli formatisi entro il 30 giugno 2024.
    </p>
<p>
        A fine 2024, un ulteriore intervento del Milleproroghe ha portato la proroga a 36 mesi per i titoli rilasciati entro il 31 dicembre 2024. Da ultimo, il Milleproroghe approvato all’inizio del 2026 ha elevato l’estensione a 48 mesi per i titoli rilasciati entro il 31 dicembre 2025. Il risultato è un assetto normativo frammentato, caratterizzato da regimi differenziati e progressivamente sovrapposti.
    </p>
<p>
        L’emendamento inserito nel percorso di conversione del Dl Infrastrutture mira, pertanto, a razionalizzare tale quadro, superando il precedente modello basato sulla richiesta del privato e introducendo un meccanismo uniforme di proroga automatica. In caso di approvazione, la nuova disciplina si applicherebbe a <strong>tutti i titoli rilasciati entro la fine del 2025</strong>.
    </p>
<h3>
        <strong>Il quadro normativo vigente con il Dl Milleproproghe 2026 e l’evoluzione delle proroghe</strong><br />
    </h3>
<p>
        Il <strong>D.L. 200/2025</strong> prevede una <strong>proroga extra di 48 mesi</strong> dei termini di avvio e chiusura lavori di <strong>permessi di costruire</strong>, <strong>SCIA</strong>, <strong>autorizzazioni paesaggistiche</strong> e <strong>provvedimenti ambientali rilasciati o formatisi entro la fine del 2025</strong>.
    </p>
<p>
        Il rinvio riguarda anche <strong>convenzioni di lottizzazione</strong> e atti collegati.
    </p>
<h4>
        <strong>Permessi di costruire: 48 mesi per avvio e conclusione dei lavori</strong><br />
    </h4>
<p>
        La norma prevista dal Decreto Milleproroghe 2026 prevede che i <strong>termini di inizio e di ultimazione</strong> dei lavori riferiti ai <strong>permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025</strong> possano essere prorogati fino a un differimento complessivo di <strong>48 mesi</strong>.
    </p>
<p>
        La proroga è utilizzabile solo se:
    </p>
<ul>
<li>alla data della comunicazione con cui l’interessato dichiara di volersene avvalere, i termini <strong>non risultano già scaduti</strong>;</li>
<li>il titolo non risulta, al momento della comunicazione, <strong>in contrasto</strong> con nuovi strumenti urbanistici approvati o con <strong>piani/provvedimenti di tutela</strong> dei beni culturali o del paesaggio.</li>
</ul>
<h4>
        <strong>Estensione anche a SCIA, paesaggio e ambiente</strong><br />
    </h4>
<p>
        Lo stesso meccanismo di slittamento a <strong>48 mesi</strong> viene applicato anche ai termini delle:
    </p>
<ul>
<li><strong>SCIA (Segnalazioni certificate di inizio attività)</strong>,</li>
<li><strong>autorizzazioni paesaggistiche</strong>,</li>
<li><strong>dichiarazioni e autorizzazioni ambientali</strong> comunque denominate (richiamate nel testo con riferimento ai decreti legislativi di settore).</li>
</ul>
<p>
        Inoltre, il nuovo rinvio vale anche per titoli e segnalazioni che avevano già beneficiato di precedenti proroghe (ad esempio quelle riconosciute per cause sopravvenute non imputabili al titolare, per misure introdotte dal <strong>Dl Semplificazioni 2020</strong>, e per gli slittamenti legati all’emergenza <strong>Covid</strong>).
    </p>
<h4>
        <strong>Convenzioni di lottizzazione e atti collegati: proroga di 48 mesi</strong><br />
    </h4>
<p>
        L’emendamento amplia il rinvio anche agli strumenti urbanistici attuativi: sono infatti differiti di <strong>48 mesi</strong>:
    </p>
<ul>
<li>la <strong>validità</strong> delle convenzioni di lottizzazione,</li>
<li>i termini di <strong>inizio e fine lavori</strong> previsti nelle convenzioni,</li>
<li>i termini dei <strong>piani attuativi</strong> e di ogni altro atto propedeutico collegato, a condizione che tali atti (formatisi entro il <strong>31 dicembre 2025</strong>) non risultino incompatibili con misure di tutela dei beni culturali o del paesaggio.</li>
</ul>
<h3>
        <strong>Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: proposta di ulteriore differimento dei termini di adeguamento</strong><br />
    </h3>
<p>
        Un altro emendamento al decreto Infrastrutture prevede il <strong>differimento di ulteriori tre anni</strong> dei termini per l’adeguamento antincendio delle <strong>strutture sanitarie pubbliche e private con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto</strong>.
    </p>
<p>
        La proposta emendativa interviene sul cronoprogramma di adeguamento previsto per le <strong>attività sanitarie esistenti alla data del 27 dicembre 2002</strong>, ossia alla data di entrata in vigore della <a href="https://biblus.acca.it/in-gazzetta-le-norme-antincendio-per-le-strutture-sanitarie/">regola tecnica verticale di prevenzione incendi di settore</a>.
    </p>
<p>
        L’intervento riguarda le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oppure in regime residenziale, continuativo o diurno, che abbiano aderito al percorso di adeguamento per fasi introdotto dal <a href="https://biblus.acca.it/in-gazzetta-le-norme-antincendio-per-le-strutture-sanitarie/">D.M. 19/03/2015</a>. Tale provvedimento ha infatti aggiornato la disciplina tecnica previgente, articolando il processo di messa a norma in cinque scadenze progressive, ciascuna riferita a specifici adempimenti tecnico-gestionali e impiantistici.
    </p>
<p>
        L’emendamento incide sulle ultime due scadenze del programma di adeguamento, già oggetto di slittamento per effetto del Dl 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge 14/2023. In caso di approvazione, i termini finali verrebbero ulteriormente posticipati <strong>dal 24 aprile 2025 al 24 aprile 2028</strong> e, successivamente, <strong>dal 24 aprile 2028 al 24 aprile 2031</strong>. Quest’ultima data assumerebbe quindi rilievo quale termine conclusivo per il completamento integrale degli interventi di conformazione antincendio.
    </p>
<p>
        Entro il 24 aprile 2028 dovranno risultare eseguite le opere e gli adeguamenti prescritti in relazione alle <strong>misure di protezione passiva e attiva</strong>. In particolare, dovranno essere realizzate <strong>scale protette oppure scale a prova di fumo</strong>, secondo quanto richiesto dalla specifica configurazione dell’attività e dalla normativa applicabile, nonché <strong>impianti di sollevamento con vano corsa protetto</strong> e caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con i requisiti prestazionali richiesti.
    </p>
<p>
        Entro il medesimo termine dovrà inoltre essere assicurata l’<strong>alimentazione di sicurezza degli impianti rilevanti ai fini antincendio</strong>, compresi i sistemi di rivelazione e segnalazione allarme incendio, gli impianti di estinzione, i sistemi di diffusione sonora per la gestione dell’emergenza, gli impianti di evacuazione di fumo e calore, l’illuminazione di sicurezza e gli elevatori antincendio. Restano altresì compresi gli adempimenti relativi agli <strong>impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione</strong>, nonché la realizzazione della <strong>rete idranti e dei sistemi automatici di spegnimento</strong> a presidio degli ambienti con carico d’incendio superiore a 1062 MJ/m<sup>2</sup>. Tra le misure organizzative e funzionali rientra anche la predisposizione del centro di gestione delle emergenze.
    </p>
<p>
        La <strong>Segnalazione certificata di inizio attività</strong> dovrà attestare non soltanto l’esecuzione degli interventi materiali previsti dalla disciplina tecnica, ma anche la predisposizione e l’effettiva adozione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio finalizzato al completamento del percorso di adeguamento. In tale ambito dovrà essere individuato un <strong>responsabile tecnico della sicurezza antincendio</strong> in possesso della prevista formazione specialistica, conseguita mediante corso di specializzazione di 120 ore con esito positivo, secondo i requisiti stabiliti per i professionisti antincendio.
    </p>
<p>
        Il sistema di gestione della sicurezza antincendio dovrà disciplinare, in modo strutturato, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, che concorrono al mantenimento dei livelli di sicurezza richiesti. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di un <strong>numero congruo di addetti antincendio</strong>, determinato in conformità ai criteri fissati dalla regola tecnica verticale del 2002. Entro il 24 aprile 2031 dovrà infine essere presentata la Scia conclusiva attestante l’avvenuto completamento dell’adeguamento antincendio.
    </p>
<p>
        La proposta emendativa contempla, inoltre, una specifica disciplina transitoria per le <strong>strutture ospedaliere già esistenti al 24 aprile 2015</strong> che, alla medesima data, avessero già pianificato o avviato lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, senza avere aderito al piano straordinario per fasi.
    </p>
<p>
        Per tali strutture, il termine di ultimazione degli interventi verrebbe fissato al 24 aprile 2028, subordinatamente alla presentazione di una <strong>prima Scia antincendio entro il 31 dicembre 2026</strong> e di una seconda entro il 31 dicembre 2027, entrambe finalizzate a documentare il progressivo rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dal D.M. 19/03/2015.
    </p>
</div>
<p><span class="fonte">Fonte: <a href="https://biblus.acca.it/decreto-infrastrutture-2026/" target="_blank">biblus.acca.it</a></span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/04/27/d-l-infrastrutture-2026-proroga-retroattiva-per-scia-e-permessi-di-costruire/">D.L. Infrastrutture 2026: proroga retroattiva per SCIA e permessi di costruire</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Online l’edizione aggiornata della guida “Immobili e bonus fiscali 2026”</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/03/26/online-ledizione-aggiornata-della-guida-immobili-e-bonus-fiscali-2026/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:25:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>E’ disponibile l’edizione aggiornata della guida per il cittadino “Immobili e bonus fiscali 2026”, – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare – aggiornata alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Il vademecum, realizzato in formato digitale, viene costantemente aggiornato per [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>
        E’ disponibile l’edizione aggiornata della guida per il cittadino “Immobili e bonus fiscali 2026”, – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare – aggiornata alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
    </p>
<p>
        Il vademecum, realizzato in formato digitale, viene costantemente aggiornato per fornire a cittadini, professionisti e operatori del settore uno strumento costantemente al passo con le novità normative.
    </p>
<p>
        La Guida è stata realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).
    </p>
<p>
        E’ possibile scaricarla gratuitamente <a href="https://www.notariato.it/it/guida/immobili-e-bonus-fiscali/">https://www.notariato.it/it/guida/immobili-e-bonus-fiscali/</a></p>
</div>
<p><span><br />
    <span>Fonte:</span> <a href="https://www.notariato.it/it/news/online-ledizione-aggiornata-della-guida-immobili-e-bonus-fiscali-2026/" target="_blank">www.notariato.it</a><br />
</span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Italia prima in Europa per investimenti alberghieri nel 2026, Milano in testa (Report)</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/03/25/italia-prima-in-europa-per-investimenti-alberghieri-nel-2026-milano-in-testa-report/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:08:45 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Italia è la destinazione più attrattiva in Europa per gli investimenti alberghieri nel 2026, con un indice di 4,2 su 5, davanti alla Penisola Iberica (4,1) e alla Francia (3,6). Il dato emerge dalla quinta edizione dell&#8217;European Hotel Investor Compass, rapporto annuale di Cushman &#038; Wakefield basato su un&#8217;indagine svolta tra dicembre 2025 e febbraio [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>
        L&#8217;Italia è la destinazione più attrattiva in Europa per gli investimenti alberghieri nel 2026, con un indice di 4,2 su 5, davanti alla Penisola Iberica (4,1) e alla Francia (3,6). Il dato emerge dalla quinta edizione dell&#8217;European Hotel Investor Compass, rapporto annuale di Cushman &#038; Wakefield basato su un&#8217;indagine svolta tra dicembre 2025 e febbraio 2026 su 74 investitori istituzionali in Europa, tra fondi di private equity, REIT e altri operatori, che tra il 2020 e il 2025 hanno investito complessivamente circa 18 miliardi di euro nel comparto alberghiero europeo.
    </p>
<p>
        Milano si conferma la città più ricercata a livello continentale: il 55% degli investitori esprime un interesse molto elevato e l&#8217;indice di attrattività supera 4 su 5, in aumento di 5 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Roma si colloca al terzo posto (4,1) dopo Madrid. Tra le 15 città più attrattive figurano anche Firenze e Venezia, indicate come mercati aggiuntivi nel radar degli investitori.
    </p>
<p>
        Capitali pronti a essere impiegati. L&#8217;86% degli investitori prevede di allocare nel 2026 risorse pari o superiori al 2025, con una disponibilità media per operatore prossima a 200 milioni di euro. Il 58% intende aumentare l&#8217;allocazione (+2 punti percentuali su base annua). Il 54% si posiziona come acquirente netto, contro il 7% che prevede di essere venditore netto.
    </p>
<p>
        Strategie value add e opportunistiche in primo piano. L&#8217;80% punta su operazioni value add (riposizionamento, capex moderato, potenziale di mercato), in crescita di 9 punti percentuali, mentre il 59% guarda a deal opportunistici. Le strutture di fascia alta e medio-alta (upper upscale e upscale) risultano le più ambite (81% di interesse elevato o molto elevato), seguite dal segmento lusso (69%). Gli hotel urbani dominano le preferenze (89%), seguiti da resort (62%) e serviced apartment (46%).
    </p>
<p>
        Rendimenti attesi in rialzo. Il rendimento medio sul capitale proprio (ROE) richiesto sale al 15,6%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2025, a fronte di un contesto di maggiore incertezza nella valutazione delle operazioni, nonostante il miglioramento delle condizioni di finanziamento. Il rapporto medio tra debito e valore dell&#8217;asset (LTV) si attesta al 51% (dal 49% dell&#8217;anno precedente), segnalando maggiore disponibilità del sistema bancario a finanziare investimenti alberghieri. In Italia il 30% degli investitori e nella Penisola Iberica il 27% prevede una compressione dei rendimenti nel corso del 2026.
    </p>
<p>
        Costi di costruzione e rischi geopolitici restano le principali sfide. Il 68% degli investitori indica l&#8217;aumento dei costi di costruzione come criticità principale nella strutturazione di nuove operazioni, seguito dai rischi geopolitici e macroeconomici (53%). In controtendenza, le difficoltà di accesso al credito risultano in netto calo (-19 punti percentuali).
    </p>
<p>
        ESG in crescita. Il 71% degli investitori ha riscontrato tematiche ESG nelle operazioni di acquisizione o dismissione degli ultimi due anni, in aumento rispetto al 67% della precedente rilevazione. Il 51% si aspetta un premio tra l&#8217;1 e il 5%. Il premio medio atteso per strutture con certificazioni ambientali di alto livello (BREEAM Outstanding, LEED Platinum) è pari al 4,3%.
    </p>
<p>
        Intelligenza artificiale: impatto in aumento. L&#8217;81% degli investitori prevede un impatto significativo dell&#8217;AI sull&#8217;industria alberghiera nei prossimi quattro anni, soprattutto nel segmento a servizio limitato, dove la standardizzazione è necessaria. L&#8217;86% ritiene che i limited-service beneficeranno maggiormente dell&#8217;AI grazie alla riduzione dei costi operativi ottenuta con l&#8217;efficientamento tecnologico. Questi hotel hanno margini più stretti e operano con meno personale, quindi l&#8217;AI può incidere in modo rilevante automatizzando check-in, revenue management, pricing dinamico e customer service. Nei full-service, invece, è più marcata la struttura organizzativa e il valore del &#8220;tocco umano&#8221; è parte del prodotto.
    </p>
<p>
        Francesco Calia, Head of Hospitality Italy di Cushman &#038; Wakefield: &#8220;Il risultato non ci stupisce: conferma quanto rileviamo quotidianamente nelle conversazioni con i nostri clienti. Il 2025, con 2,5 miliardi di euro investiti nel settore alberghiero in Italia, ha già evidenziato il peso crescente del Paese nelle preferenze degli investitori internazionali. Ci aspettiamo che il 2026 sarà ancora migliore, sostenuto dalla solidità dei fondamentali del nostro mercato alberghiero, dalla forza dei flussi turistici alla qualità degli asset disponibili, e dalla sua capacità di tenuta in un contesto macroeconomico incerto. Un segnale importante non solo per l&#8217;hospitality, ma per l&#8217;intero settore immobiliare in Italia&#8221;
    </p>
<p>    <span><br />
        <span>Fonte:</span> <a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/italia-prima-in-europa-per-investimenti-alberghieri-nel-2026-milano-in-testa-report-_2026-03-23122325/" target="_blank">www.monitorimmobiliare.it/</a><br />
    </span>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/03/25/italia-prima-in-europa-per-investimenti-alberghieri-nel-2026-milano-in-testa-report/">Italia prima in Europa per investimenti alberghieri nel 2026, Milano in testa (Report)</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Istat, accelerano prezzi case quarto trimestre +4,1% su anno</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/03/25/istat-accelerano-prezzi-case-quarto-trimestre-41-su-anno/</link>
		<comments>https://www.tft.net/2026/03/25/istat-accelerano-prezzi-case-quarto-trimestre-41-su-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Secondo le stime preliminari, nel quarto trimestre 2025 l&#8217;indice dei prezzi delle abitazioni, acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% nei confronti dello stesso periodo del 2024 (era +3,7% nel terzo trimestre 2025). Secondo i dati dell&#8217;Istat la crescita tendenziale è da attribuirsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/03/25/istat-accelerano-prezzi-case-quarto-trimestre-41-su-anno/">Istat, accelerano prezzi case quarto trimestre +4,1% su anno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>
        Secondo le stime preliminari, nel quarto trimestre 2025 l&#8217;indice dei prezzi delle abitazioni, acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% nei confronti dello stesso periodo del 2024 (era +3,7% nel terzo trimestre 2025). Secondo i dati dell&#8217;Istat la crescita tendenziale è da attribuirsi unicamente ai prezzi delle abitazioni già esistenti (+5,2%), in accelerazione da +4,2% del trimestre precedente. I prezzi delle abitazioni nuove registrano un marcato rallentamento della loro dinamica tendenziale, scesa a -1,2% dal +1,3% del terzo trimestre del 2025. Cala la crescita dei volumi delle compravendite: +0,4% la variazione tendenziale.
    </p>
<p>
        In media, nel 2025, i prezzi delle abitazioni aumentano del 4,0%: quelli delle abitazioni nuove crescono dello 0,6% e quelli delle abitazioni già esistenti del 4,7%. La dinamica dei prezzi delle abitazioni registrata nel 2025 produce un effetto di trascinamento al 2026 pari a +1,6% (+3,3% per le abitazioni nuove e +1,3% per le abitazioni già esistenti). Nel quarto trimestre 2025, l&#8217;IPAB registra tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche, seppur con intensità diverse: la crescita più sostenuta si registra nel Nord-est (+4,7%), quella più contenuta nel Sud e Isole (+3,0%). Con riferimento ai grandi comuni per i quali è stimato l&#8217;IPAB, nel quarto trimestre 2025 gli aumenti più marcati dei prezzi delle abitazioni si registrano a Milano e a Roma (rispettivamente +6,3% e +5,0%).
    </p>
<p>
        Più moderata la dinamica dei prezzi delle abitazioni compravendute a Torino (+3,6%, in accelerazione dal +2,1% del terzo trimestre).
    </p>
<p>        <span><br />
    <span>Fonte:</span> <a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/2026/03/19/istat-accelerano-prezzi-case-quarto-trimestre-41-su-anno_dfa87709-7ac7-4954-b38f-cbb48aeb26fb.html" target="_blank">https://www.ansa.it/</a><br />
</span></p>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/03/25/istat-accelerano-prezzi-case-quarto-trimestre-41-su-anno/">Istat, accelerano prezzi case quarto trimestre +4,1% su anno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Condono edilizio 2026: ultimissime su condoni e sanatorie</title>
		<link>https://www.tft.net/2026/03/25/condono-edilizio-2026-ultimissime-su-condoni-e-sanatorie/</link>
		<comments>https://www.tft.net/2026/03/25/condono-edilizio-2026-ultimissime-su-condoni-e-sanatorie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tft.net/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le ultimissime news aggiornate in tempo reale sul condono edilizio in Italia, la storia delle leggi italiane sul condono, le le sentenze Il condono edilizio è un provvedimento di natura straordinaria ed eccezionale, limitato temporalmente, che permette ai cittadini di ottenere l’annullamento (o l’estinzione) della pena per reati legati all’abusivismo edilizio e la regolarizzazione amministrativa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/03/25/condono-edilizio-2026-ultimissime-su-condoni-e-sanatorie/">Condono edilizio 2026: ultimissime su condoni e sanatorie</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3>
  <strong><br />
  Le ultimissime news aggiornate in tempo reale sul condono edilizio in Italia,<br />
  la storia delle leggi italiane sul condono, le le sentenze<br />
  </strong><br />
</h3>
<div>
<p>
    <strong>Il condono edilizio</strong> è un provvedimento di natura straordinaria ed<br />
    eccezionale, limitato temporalmente, che permette ai cittadini di ottenere<br />
    l’annullamento (o l’estinzione) della pena per reati legati all’abusivismo<br />
    edilizio e la regolarizzazione amministrativa di opere realizzate in<br />
    violazione delle norme urbanistiche, dietro pagamento di un’oblazione. A<br />
    differenza della sanatoria Edilizia (art. 36 del D.P.R. 380/2001), che è un<br />
    istituto ordinario, il condono ha una portata derogatoria: permette di<br />
    regolarizzare ciò che non sarebbe sanabile secondo le regole ordinarie. Per<br />
    comprendere la natura “di rottura” di questo istituto, è utile citare la<br />
    Corte Costituzionale, che ha più volte ribadito l’eccezionalità del condono.<br />
    Una definizione illuminante si ritrova nella giurisprudenza costituzionale<br />
    (ex multis, Sentenza n. 196/2004), dove i giudici delle leggi spiegano che<br />
    il condono si giustifica solo come:
  </p>
<blockquote><p>
    «chiusura di un passato illegale, in vista di un futuro rispetto delle<br />
    regole, e non come un mezzo per sanare in via permanente l’illegalità<br />
    diffusa.»
  </p></blockquote>
<p>
    Anche il Consiglio di Stato ha sottolineato che, proprio per questa sua<br />
    natura eccezionale, le norme sul condono sono di stretta interpretazione e<br />
    non possono essere applicate per analogia oltre i termini perentori fissati<br />
    dal legislatore. Capire questa distinzione è essenziale per leggere<br />
    correttamente le ultime novità legislative: molte misure recenti (come il<br />
    cd. “Salva Casa“), infatti, non sono nuovi condoni, ma semplificazioni delle<br />
    procedure di sanatoria ordinaria. In questa pagina trovi le ultime novità in<br />
    materia di condono edilizio e la raccolta delle più importanti sentenze<br />
    sull’argomento.
  </p>
</div>
<div>
<h3>
    <strong><br />
    Condono edilizio nel 2026: cosa prevede la riforma del Testo Unico Edilizia<br />
    </strong><br />
  </h3>
<p>
    <strong>Il disegno di legge delega sulla riforma dell’edilizia</strong> – che a marzo 2026 ha<br />
    iniziato l’iter parlamentare – prevede diverse misure per la<br />
    regolarizzazione delle difformità rapida e uniforme su tutto il territorio<br />
    nazionale.
  </p>
<div>
<h4><strong>Sanatorie edilizie: nuova classificazione delle difformità</strong></h4>
<p>
      La legge delega all’individuazione di standard univoci di inquadramento<br />
      per le diverse situazioni di patologia edilizia riscontrabili nella<br />
      pratica:
    </p>
<ul>
<li>
        ad una nuova e più chiara individuazione, secondo criteri di<br />
        proporzionalità e gradualità, delle diverse situazioni di difformità<br />
        edilizia che, in ragione della loro natura ed entità, nonché dell’epoca<br />
        di realizzazione dell’abuso ovvero di ottenimento del titolo<br />
        abilitativo, possono essere sanate a legislazione vigente, e del<br />
        relativo titolo in sanatoria;
      </li>
<li>
        alla classificazione a livello nazionale “delle tipologie di difformità<br />
        dal titolo abilitativo edilizio, inclusa la disciplina delle tolleranze<br />
        edilizie“;
      </li>
<li>
        alla semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al<br />
        rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria, anche mediante il<br />
        superamento o la ridefinizione del principio di doppia conformità;
      </li>
<li>
        all‘individuazione della data certa per definire le domande di sanatoria<br />
        pendenti (relative a tutti e tre i condoni).
      </li>
</ul>
<p>
      Il testo dovrà indicare chiaramente anche le ipotesi di difformità<br />
      regolarizzate concrete in cui è consentita l’erogazione di agevolazioni<br />
      fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici “in<br />
      relazione ad opere abusive”. I lavori su abusi integrali resteranno non<br />
      agevolabili (come già previsto nel D.P.R. n. 380/2001 dall’articolo 49),<br />
      mentre potranno accedere alle agevolazioni le piccole difformità<br />
      regolarizzate.
    </p>
</p></div>
<div>
<h4>
      <strong><br />
      Regolarizzazione degli abusi storici realizzati prima del 1° settembre<br />
      1967<br />
      </strong><br />
    </h4>
<p>
      In questa ottica, la legge delega intende favorire la regolarizzazione<br />
      degli abusi storici, ovvero quelli realizzati prima dell’entrata in vigore<br />
      della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e allineare la commerciabilità degli<br />
      immobili alla regolarità edilizia, indicando una data spartiacque – quella<br />
      del 1° settembre 1967 – prima della quale saranno semplificate le<br />
      regolarizzazioni.
    </p>
<p>
      È inoltre prevista la possibilità di subordinare il rilascio di tali<br />
      titoli in sanatoria alla realizzazione, da parte del proprietario o avente<br />
      titolo, di interventi essenziali di messa in sicurezza dell’immobile o di<br />
      adeguamento alle inderogabili norme tecniche di costruzione.
    </p>
<p>Parallelamente, si procederà alla razionalizzazione:</p>
<ul>
<li>
        dei regimi sanzionatori propedeutici al rilascio dei relativi titoli in<br />
        sanatoria: le sanzioni saranno commisurate all’entità della<br />
        trasformazione edilizia o urbanistica, alla gravità della difformità,<br />
        ovvero al valore delle opere realizzate;
      </li>
<li>
        del regime sanzionatorio per le difformità edilizie che non consentono<br />
        il rilascio di titoli in sanatoria: in tali ipotesi, si cercheranno<br />
        procedure di riduzione in pristino che siano più efficaci e basate sulla<br />
        responsabilizzazione del soggetto proprietario o dell’avente titolo.
      </li>
</ul></div>
<div>
<h4>
      <strong><br />
      Data certa per la definizione delle pratiche ancora aperte per i tre<br />
      condoni avviati in Italia a partire dal 1985<br />
      </strong><br />
    </h4>
<p>
      È previsto che i decreti delegati dovranno fissare una data certa per la<br />
      conclusione delle attività istruttorie delle pratiche di condono relative<br />
      alle tre edizioni del 1985, del 1994 e del 2003, adottando i “relativi<br />
      provvedimenti da parte delle competenti amministrazioni”. Proprio questo<br />
      passaggio del disegno di legge coinvolge direttamente i Comuni, che<br />
      saranno chiamati a impegnare risorse umane e finanziarie per completare le<br />
      procedure avviate.
    </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Agevolazioni e bonus casa solo in caso di abusi sanati</strong></h4>
<p>
      Il disegno di delega stabilisce che in caso di abusi non sanabili sarà<br />
      necessario “escludere tassativamente il rilascio delle predette<br />
      agevolazioni, contributi e provvidenze”. Il principio vale per<br />
      “agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di<br />
      enti pubblici”. In caso di difformità regolarizzate mediante il<br />
      conseguimento di titoli in sanatoria occorre consentire “la concessione e<br />
      l’erogazione” delle agevolazioni “a condizione che sia previamente<br />
      conseguito il titolo in sanatoria”. Si consente così ai contribuenti di<br />
      mantenere le agevolazioni fiscali anche in caso di difformità, mentre si<br />
      esclude l’erogazione dei bonus soltanto in caso di interventi su immobili,<br />
      o parti di essi, che non sono regolarizzabili.
    </p>
</p></div>
<div>
<h4>
      <strong><br />
      Condono edilizio nel 2026: le proposte (sfumate) in Legge di Bilancio<br />
      </strong><br />
    </h4>
<p>
      Nel lungo e travagliato iter di approvazione della Legge di Bilancio c’è<br />
      stata fino all’ultimo l’ipotesi di una riapertura dii termini del condono<br />
      2003. La misura intendeva offrire una nuova possibilità di<br />
      regolarizzazione per le opere realizzate in assenza o difformità di titolo<br />
      abitativo alle opere di manutenzione straordinaria, compresi restauri,<br />
      purché risultino conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati<br />
      alla data del 31 marzo 2003 e non si tratti di opere abusive di proprietà<br />
      di persone condannate o sulle quali non siano possibili interventi<br />
      antisismici o con vincoli legati alla gestione del territorio o realizzate<br />
      su monumenti nazionali. Era comunque affidata alle Regioni l’adozione di<br />
      una legge di attuazione entro 2 mesi dall’entrata in vigore della manovra.<br />
      Al termine dell’esame in commissione, la proposta è stata “declassata” in<br />
      un ordine del giorno.
    </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Differenza tra condono e sanatoria edilizia</strong></h4>
<p>
      Spesso si tende a confondere la sanatoria edilizia con il condono<br />
      edilizio. Sostanzialmente, entrambi rispondono alla stessa esigenza e cioè<br />
      quella di mettere in regola un intervento edilizio. Tuttavia, presentano<br />
      differenze significative nelle situazioni in cui vengono applicate. La<br />
      sanatoria edilizia è quel provvedimento che permette di regolarizzare un<br />
      intervento edilizio che poteva essere realizzato, ma per cui non si<br />
      dispone di un titolo abilitativo. Può essere realizzata sempre. Al<br />
      contrario, il condono edilizio è quell’atto attraverso cui si regolarizza<br />
      un intervento edilizio per cui non solo non si dispone del titolo<br />
      abilitativo ma che non poteva essere realizzato secondo la normativa<br />
      vigente. Può essere richiesto solo durante specifiche finestre temporali,<br />
      ovvero con una legge speciale che dà la possibilità di condonare abusi<br />
      edilizi realizzati entro una data precisa. Un’interessante definizione<br />
      della differenza tra condono e sanatoria e riportata nella sentenza del<br />
      Tar Calabria, sez. Reggio Calabria n. 2444/2024 di cui si riporta un<br />
      estratto: “… il condono edilizio è una misura straordinaria, che consente<br />
      la regolarizzazione di opere realizzate, senza permesso, in violazione<br />
      delle norme edilizie e urbanistiche e deve essere espressamente prevista<br />
      dalla legge che fissa le condizioni e i termini perentori entro i quali<br />
      richiedere la concessione del beneficio. La sanatoria edilizia, prevista<br />
      dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, può invece essere concessa, dietro<br />
      pagamento di una sanzione, in presenza del requisito della doppia<br />
      conformità: l’opera realizzata senza permesso deve risultare conforme alle<br />
      norme vigenti nel momento in cui è stata realizzata e a quelle vigenti nel<br />
      momento in cui si richiede la sanatoria: in questo caso, l’opera non vìola<br />
      le norme edilizie ed urbanistiche e, se fosse stato richiesto il permesso,<br />
      sarebbe stata assentita.”
    </p>
</p></div>
<div>
<h4>
      <strong><br />
      Perché il condono edilizio può essere un’opportunità per ingegneri,<br />
      architetti e geometri<br />
      </strong><br />
    </h4>
<p>
      Il condono edilizio può rappresentare un’opportunità significativa per<br />
      professionisti come ingegneri, architetti e geometri. Ecco alcune delle<br />
      ragioni:
    </p>
<ul>
<li>
        incremento della domanda di servizi professionali: con l’introduzione di<br />
        un condono, molte persone e aziende potrebbero cercare di regolarizzare<br />
        le loro proprietà. Questo significherebbe un aumento della domanda di<br />
        servizi di progettazione, consulenza e certificazione da parte di<br />
        ingegneri, architetti e geometri;
      </li>
<li>
        specializzazione e competenza: un condono edilizio richiede una<br />
        comprensione approfondita delle normative e delle procedure. I<br />
        professionisti che si specializzano in questo settore possono<br />
        posizionarsi come esperti, attrarre una clientela specifica e, di<br />
        conseguenza, poter richiedere tariffe più elevate;
      </li>
<li>
        opportunità di collaborazione: la complessità delle procedure di condono<br />
        potrebbe favorire la collaborazione tra diversi professionisti. Ad<br />
        esempio, un architetto potrebbe collaborare con un ingegnere<br />
        strutturista per garantire che una struttura sia non solo conforme dal<br />
        punto di vista normativo, ma anche sicura.
      </li>
</ul>
<p>
      Per gestire le pratiche dell’ufficio tecnico ed in particolare quelle di<br />
      un condono edilizio potrebbe tornarti utile un software di gestione delle<br />
      pratiche edilizie online da scaricare ed usare gratuitamente fin da<br />
      subito.
    </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>La storia dei condoni edilizi</strong></h4>
<p>
      L’Italia ha una lunga storia di condoni edilizi, con tre principali<br />
      provvedimenti di sanatoria approvati:
    </p>
<ol>
<li>
        Legge 47/1985: questa legge, nota come “primo condono edilizio”, ha<br />
        permesso la regolarizzazione di costruzioni realizzate senza le<br />
        necessarie licenze o in difformità da esse, fino al 1° ottobre 1983;
      </li>
<li>
        Legge 724/1994: il “secondo condono edilizio” ha esteso la possibilità<br />
        di sanatoria fino al 31 dicembre 1993, introducendo anche la possibilità<br />
        di regolarizzare immobili sottoposti a vincolo paesaggistico se l’abuso<br />
        era stato commesso prima dell’apposizione del vincolo;
      </li>
<li>
        Legge 326/2003: questa legge, che ha convertito il D.L. 269/2003, ha<br />
        rappresentato il “terzo condono edilizio”. Ha permesso la<br />
        regolarizzazione di costruzioni abusive completate entro il 31 marzo<br />
        2003.
      </li>
</ol></div>
<div>
<h4><strong>Primo Condono Edilizio (Legge 47/1985)</strong></h4>
<p>
      Il primo condono edilizio in Italia è stato introdotto dalla Legge<br />
      47/1985. Ecco i principali aspetti di questo provvedimento:
    </p>
<div>
      <strong>Ambito di applicazione</strong></p>
<p>
        Il condono si applicava a costruzioni realizzate senza le necessarie<br />
        licenze o in difformità da esse, fino al 1° ottobre 1983. Per gli<br />
        immobili in aree vincolate, il rilascio della concessione in sanatoria<br />
        era subordinato al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela<br />
        del vincolo (solitamente i Comuni, con successivo controllo delle<br />
        Soprintendenze).
      </p>
</p></div>
<div>
      <strong>Procedura</strong></p>
<p>
        I proprietari o altri soggetti interessati dovevano presentare domanda<br />
        di condono al Comune entro il 30 giugno 1986. La domanda doveva essere<br />
        corredata da una relazione tecnica sull’abuso, copia del titolo<br />
        abilitativo (se esistente), documentazione catastale e ricevuta del<br />
        pagamento della sanzione pecuniaria.
      </p>
</p></div>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Secondo Condono Edilizio (Legge 724/1994)</strong></h4>
<p>
      Il secondo condono edilizio in Italia è stato introdotto dalla Legge<br />
      724/1994. Ecco i principali aspetti di questo provvedimento:
    </p>
<div>
      <strong>Ambito di applicazione</strong></p>
<p>
        Il condono si applicava a costruzioni realizzate senza le necessarie<br />
        licenze o in difformità da esse, fino al 31 dicembre 1993. Per gli<br />
        immobili in aree vincolate, il rilascio della concessione in sanatoria<br />
        era subordinato al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela<br />
        del vincolo (solitamente i Comuni, con successivo controllo delle<br />
        Soprintendenze).
      </p>
</p></div>
<div>
      <strong>Criteri per la sanabilità</strong></p>
<p>
        Oltre al fattore temporale (opere realizzate entro il 31/12/1993), il<br />
        condono introduceva i limiti dimensionali: erano condonabili solo gli<br />
        ampliamenti non superiori al 30% della volumetria originaria, e comunque<br />
        non oltre i 750 m3.
      </p>
</p></div>
<div>
      <strong>Procedura</strong></p>
<p>
        La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova<br />
        del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune<br />
        competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. Per la<br />
        presentazione della domanda di condono è necessario allegare la prova<br />
        del pagamento dell’oblazione, la dichiarazione sostitutiva prevista<br />
        dalla legge, la documentazione fotografica, l’eventuale perizia giurata<br />
        e la certificazione tecnica richiesta, il progetto di adeguamento<br />
        statico quando dovuto, le ricevute degli oneri concessori e la denuncia<br />
        catastale, nonché ogni ulteriore integrazione documentale richiesta dal<br />
        Comune entro i termini fissati.
      </p>
</p></div>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Terzo Condono Edilizio (Legge 326/2003)</strong></h4>
<p>
      Il terzo condono edilizio in Italia è stato introdotto dalla Legge<br />
      326/2003, che ha convertito il D.L. 269/2003. Ecco i principali aspetti di<br />
      questo provvedimento:
    </p>
<div>
      <strong>Ambito di applicazione</strong></p>
<p>
        Il condono si applicava a costruzioni abusive completate entro il 31<br />
        marzo 2003. Per gli immobili in aree vincolate, il rilascio della<br />
        concessione in sanatoria era subordinato al parere favorevole delle<br />
        autorità preposte alla tutela del vincolo (solitamente i Comuni, con<br />
        successivo controllo delle Soprintendenze)
      </p>
</p></div>
<div>
      <strong>Criteri per la sanabilità</strong></p>
<p>
        Le opere abusive potevano essere sanate a condizione che non avessero<br />
        comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della<br />
        volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un<br />
        ampliamento non superiore ai 750 m3. Tali disposizioni erano applicabili<br />
        anche le opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali, purché<br />
        il volume di ciascun intervento non superasse i 750 m3 per singola<br />
        richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, con un limite<br />
        massimo complessivo di 3.000 m3 per l’intera nuova costruzione.
      </p>
</p></div>
<div>
      <strong>Procedura</strong></p>
<p>
        I proprietari o altri soggetti interessati dovevano presentare domanda<br />
        di condono al Comune entro il 31 marzo 2004 compilata utilizzando il<br />
        modello di domanda allegato.
      </p>
</p></div>
</p></div>
<div>
<h3><strong>FAQ condono edilizio</strong></h3>
<p>
      Di seguito si propongono una serie di domande frequenti relative al<br />
      condono edilizio.
    </p>
<div>
<h4><strong>Che cos’è il condono edilizio?</strong></h4>
<p>
        Il condono edilizio è una misura straordinaria che consente la<br />
        regolarizzazione di opere realizzate senza permesso, in violazione delle<br />
        norme edilizie e urbanistiche. Può essere richiesto solo in specifici<br />
        periodi previsti dalla legge e riguarda interventi realizzati entro date<br />
        precise.
      </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Qual è la differenza tra condono edilizio e sanatoria edilizia?</strong></h4>
<p>
        La sanatoria edilizia permette di regolarizzare interventi realizzati<br />
        senza titolo abilitativo, ma conformi alle norme vigenti al momento<br />
        della costruzione e al momento della richiesta. Il condono, invece,<br />
        riguarda opere che non avrebbero potuto essere realizzate secondo la<br />
        normativa vigente e può essere concesso solo tramite leggi speciali.
      </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Quali sono i principali condoni edilizi approvati in Italia?</strong></h4>
<p>I principali condoni sono:</p>
<ul>
<li>
          Legge 47/1985: primo condono, regolarizzazione di opere abusive fino<br />
          al 1° ottobre 1983;
        </li>
<li>
          Legge 724/1994: secondo condono, sanatoria di interventi fino al 31<br />
          dicembre 1993, con limiti volumetrici;
        </li>
<li>
          Legge 326/2003: terzo condono, per opere completate entro il 31 marzo<br />
          2003, con limiti di volumetria e nuove costruzioni.
        </li>
</ul></div>
<div>
<h4><strong>Ci sono novità sul condono edilizio nel 2025-2026?</strong></h4>
<p>
        Nel dibattito sulla Legge di Bilancio 2026 sono emerse due principali<br />
        proposte:
      </p>
<ul>
<li>
          riapertura dei termini del condono del 2003, con esclusione di<br />
          immobili in aree soggette a vincoli assoluti.
        </li>
<li>
          sanatoria sul modello del 1985 per abusi completati entro il 30<br />
          settembre 2025, esclusi nuovi edifici o ampliamenti.
        </li>
</ul>
<p>
        Inoltre, i Comuni avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per chiudere le<br />
        pratiche dei condoni 1985, 1994 e 2003.
      </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Chi può beneficiare di un condono edilizio?</strong></h4>
<p>
        Possono richiedere la concessione in sanatoria i proprietari o altri<br />
        soggetti interessati all’immobile abusivo, presentando domanda al Comune<br />
        entro i termini previsti dalle leggi di riferimento.
      </p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Quali documenti servono per presentare la domanda di condono?</strong></h4>
<p>
        Generalmente i documenti richiesti sono:
      </p>
<ul>
<li>relazione tecnica sull’abuso;</li>
<li>
          copia del titolo abilitativo, se esistente;
        </li>
<li>documentazione catastale;</li>
<li>
          prova del pagamento della sanzione o oblazione;
        </li>
<li>
          eventuali certificazioni tecniche e progetti di adeguamento statico.
        </li>
</ul></div>
</p></div>
</div>
<p>    <span><br />
        <span>Fonte:</span> <a href="https://biblus.acca.it/condono-edilizio-2023-le-ultime-novita/" target="_blank">https://biblus.acca.it/</a><br />
    </span>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net/2026/03/25/condono-edilizio-2026-ultimissime-su-condoni-e-sanatorie/">Condono edilizio 2026: ultimissime su condoni e sanatorie</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.tft.net">Tft.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tft.net/2026/03/25/condono-edilizio-2026-ultimissime-su-condoni-e-sanatorie/feed/</wfw:commentRss>
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	</channel>
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